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DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1947, n. 1825

Modificazione della tabella organica della Scuola tecnica industriale di Siena.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  10-7-1948 al: 15-12-2009
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Art. 1

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il regio decreto 28 settembre 1933, n. 2072, con il quale viene approvata la tabella organica della scuola tecnica industriale di Siena;
Visto l'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1 ottobre 1947 il posto di vice segretario economo incaricato previsto dalla tabella organica della Scuola, tecnica industriale di Siena è soppresso e viene istituito, in sua sostituzione, un posto di applicato di ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1947

DELLO STATO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 28 settembre 1933, n. 2072, con il quale viene approvata la tabella organica della scuola tecnica industriale di Siena; Visto l'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno

1946, n. 107; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica

istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: A decorrere dal 1 ottobre 1947 il posto di vice segretario economo

incaricato previsto dalla tabella organica della Scuola, tecnica

industriale di Siena è soppresso e viene istituito, in sua

sostituzione, un posto di applicato di ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1947 DE NICOLA GONELLA - DEL VECCHIO

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1948

Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 179. - FRASCA