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DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 1948, n. 641

Modificazioni del decreto legislativo 2 ottobre 1947, n. 1254, riguardanti disposizioni circa la forza organica da tenersi in servizio in via transitoria presso il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/04/2006)
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Testo in vigore dal:  12-6-1948 al: 19-4-2006
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma, primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1


Le tabelle di cui agli allegati 1 e 3 al decreto legislativo 2 ottobre 1947, n. 1254, sono sostituite dallo tabelle degli allegati 1, 2 e 3 al presente decreto.
I nuovi compensi di cui alle tabelle 1 e 2 vanno corrisposti a decorrere dal 1 ottobre 1947.
I nuovi compensi per i servizi di prevenzione nei locali di pubblico spettacolo; di cui alla tabella dell'allegato 3, vanno corrisposti a decorrere dal 15 dicembre 1947.