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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 dicembre 1947, n. 1806

Esercizio della facoltà di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1641, sulla revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche di durata superiore a sei mesi nell'Africa italiana.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  30-5-1948 al: 15-12-2009
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 21 maggio 1934, n. 1397, che approva le norme per l'esecuzione delle opere pubbliche nelle Colonie;
Visto il regio decreto 3 febbraio 1938, n. 591, sulla revisione dei prezzi degli appalti di lavori pubblici nell'Africa italiana, modificato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 767;
Visto il regio decreto 7 novembre 1942, n. 1641, che proroga sino alla cessazione dello stato di guerra l'efficacia del regio decreto 22 maggio 1941, n. 767, sopra citato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro ad interim per l'Africa italiana, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro e per i lavori pubblici; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1

Articolo unico.

L'Amministrazione dell'Africa italiana può esercitare la facoltà di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1641, sulla revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche di durata superiore a sei mesi nell'Africa italiana, fino a tre anni dopo la entrata in vigore del Trattato di pace tra l'Italia e le Nazioni Alleate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1947

DELLO STATO

Visto il regio decreto 21 maggio 1934, n. 1397, che approva le norme per l'esecuzione delle opere pubbliche nelle Colonie;

Visto il regio decreto 3 febbraio 1938, n. 591, sulla revisione dei

prezzi degli appalti di lavori pubblici nell'Africa italiana,

modificato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 767;

Visto il regio decreto 7 novembre 1942, n. 1641, che proroga sino alla cessazione dello stato di guerra l'efficacia del regio decreto

22 maggio 1941, n. 767, sopra citato;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo

Ministro Segretario di Stato, Ministro ad interim per l'Africa

italiana, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro e per i lavori pubblici; HA SANZIONATO E PROMULGA: Articolo unico. L'Amministrazione dell'Africa italiana può esercitare la facoltà

di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1641, sulla revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche di durata superiore a sei

mesi nell'Africa italiana, fino a tre anni dopo la entrata in vigore del Trattato di pace tra l'Italia e le Nazioni Alleate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1947 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO - TUPINI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registro alla corte dei conti, addì 7 maggio 1948

Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 57. - FRASCA