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DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 1948, n. 438

Aumento del deposito per il ricorso per Cassazione e delle pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile e dal Codice di procedura penale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  29-5-1948 al: 15-12-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

PROMULGA

Il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1


Il deposito previsto dall'art. 64, primo comma, del Codice di procedura civile è elevato, per i ricorsi notificati a decorrere dal 1 ottobre 1948, a lire cinquecento se la sentenza impugnata è del pretore, a lire millecinquecento se la sentenza impugnata è del tribunale, a lire tremila in ogni altro caso.
Il deposito previsto dall'art. 398, terzo comma, del Codice di procedura, civile per le domande di revocazione delle sentenze del conciliatore è elevato, per le domande notificate a decorrere dal 1 ottobre 1948, a lire cinquecento.