stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 14 febbraio 1948, n. 168

Tasse e contributi universitari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  28-3-1948 al: 4-6-1949
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 28 gennaio 1948:

Art. 1


Fermi restando gli speciali contributi previsti dagli articoli 152, comma quarto, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e 30 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, e le tasse e sopratasse scolastiche nella misura indicata nell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1947, n. 757, le università e gli istituti superiori, limitatamente all'anno accademico 1947-48, hanno facoltà - tenuto conto della situazione di fatto - di richiedere agli studenti in corso di studi il pagamento di un contributo integrativo per l'importo non superiore alle L. 6000 per ciascuno studente. Il dieci per cento dell'ammontare complessivo del contributo e devoluto all'Opera universitaria.