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DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 dicembre 1947, n. 1758

Modificazioni dello statuto dell'Università degli studi di Roma.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  9-4-1948 al: 15-12-2009
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2819 e successivi;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Viste le proposte relative a modifiche dello statuto dell'Ateneo anzidetto;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

Articolo unico.

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i regi decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:
Gli articoli dal 238 al 245 vanno sostituiti dai seguenti:

Art. 238. - È istituita presso la Facoltà di lettere e filosofia una scuola speciale per Bibliotecari ed archivisti paleografi.
Essa attinge i fondi per il suo funzionamento da quelli normali della Università e dai fondi che le pervengono da enti privati e da singoli. Tutti questi fondi saranno integralmente spesi per l'incremento della suddetta scuola; gli acquisti di materiale debbono essere regolarmente inventariati.
Art. 239. - Alla scuola possono iscriversi I laureati di tutte le Facoltà, purché provvisti dell'attestato di maturità classica.
Il corso ha normalmente la durata di due anni.
Art. 240. - Le materie d'insegnamento sono:
1) paleografia latina;
2) paleografia greca e papirologia;
3) diplomatica, e scienze ausiliarie della storia;
4) bibliografia, generale e speciale;
5) archivistica (con esercitazioni);
6) biblioteconomia (con esercitazioni);
7) lingua e letteratura latina del medioevo;
8) storia del basso Impero e bizantina;
9) storia medioevale;
10) istituzioni giuridiche medioevali;
11) bibliologia;
12) critica delle fonti narrative medioevali;
13) storia delle arti decorative, del manoscritto e del libro;
14) filologia romanza;
15) storia della lingua italiana.
Queste materie potranno essere insegnate o come corsi ufficiali, o come parte del corso dei professori di altre discipline più comprensive.
Art. 241. - La scuola conduce a due diversi diplomi:
a) di bibliotecario palcografo;
b) di archivista-paleografo.
Per il conseguimento del diploma di bibliotecario-paleografo sono materie obbligatorie quelle segnate ai numeri 1, 6 e 21 (paleografia latina, biblioteconomia, bibliologia); sono invece complementari le altre, fra le quali ogni studente potrà scegliere non meno di quattro corsi.
Per il conseguimento del diploma di archivista-paleografo sono materie obbligatorie quelle segnate ai numeri 1, 3 e 5 (paleografia latina, diplomatica e scienze ausiliarie della, storia, archivistica); complementari le altre, fra le quali ogni studente potrà scegliere non meno di quattro corsi.
L'esame di paleografia latina e quello di palcografia greca e papirologia saranno preceduti dalla iscrizione, con transunto ed illustrazione critica, di un testo giuridico e letterario, fatto in un'aula della Università.
Gli iscritti alla scuola non potranno conseguire il diploma di bibliotecario-paleografo se non avranno dimostrato di conoscere altre due lingue moderne oltre alla italiana (francese e tedesco o inglese). Sarà pure obbligatorio che abbiano nozioni pratiche di schedatura in lingue romanze, germaniche, slava ed orientali; alle quali nozioni la scuola predisporrà personale adatto per esercitazioni.
Per il diploma di archivista paleografo saranno invece richieste fondate nozioni di lingua francese e spagnola e conoscenza della lingua tedesca o inglese.
Nessun alunno potrà sostenere l'esame di diploma se non abbia riportato l'attestazione di aver conseguito una sufficiente pratica in esercitazioni che la scuola stessa predisporrà l'esame di diploma consistere nella trattazione scritta di un tema di biblioteconomia (per i bibliotecari), di archivistica (per gli archivisti) e, per gli un e per gli altri, di materie affini.
Art. 242. - Agli iscritti potrà essere concessa eccezionalmente l'abbreviazione di un anno quando il Consiglio della scuola lo riconosca giustificato in rapporto alla loro preparazione speciale.
Art. 243. - Alla direzione della scuola si provvederà nei modi previsti dallo statuto della Facoltà per le proprie scuole di perfezionamento e di specializzazione.
Art. 244. - Il Consiglio della scuola è costituito da tutti gli insegnanti di essa e presieduto dal direttore.
Art. 245. - Agli iscritti potranno essere conferiti borse o sussidi per perfezionarsi, visitando archivi o biblioteche italiane e straniere.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 194.7

DELLO STATO

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato

con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319 e modificato con regio

decreto 13 ottobre 1927, n. 2819 e successivi;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,

approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Viste le proposte relative a modifiche dello statuto dell'Ateneo anzidetto; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Articolo unico.

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e

modificato con i regi decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato: Gli articoli dal 238 al 245 vanno sostituiti dai seguenti: Art. 238. - È istituita presso la Facoltà di lettere e filosofia una scuola speciale per Bibliotecari ed archivisti paleografi. Essa attinge i fondi per il suo funzionamento da quelli normali della Università e dai fondi che le pervengono da enti privati e da singoli. Tutti questi fondi saranno integralmente spesi per l'incremento della suddetta scuola; gli acquisti di materiale debbono essere regolarmente inventariati. Art. 239. - Alla scuola possono iscriversi I laureati di tutte le

Facoltà, purché provvisti dell'attestato di maturità classica. Il corso ha normalmente la durata di due anni. Art. 240. - Le materie d'insegnamento sono: 1) paleografia latina; 2) paleografia greca e papirologia;

3) diplomatica, e scienze ausiliarie della storia;

4) bibliografia, generale e speciale; 5) archivistica (con esercitazioni); 6) biblioteconomia (con esercitazioni); 7) lingua e letteratura latina del medioevo; 8) storia del basso Impero e bizantina; 9) storia medioevale; 10) istituzioni giuridiche medioevali; 11) bibliologia; 12) critica delle fonti narrative medioevali;

13) storia delle arti decorative, del manoscritto e del libro; 14) filologia romanza; 15) storia della lingua italiana.

Queste materie potranno essere insegnate o come corsi ufficiali, o come parte del corso dei professori di altre discipline più comprensive. Art. 241. - La scuola conduce a due diversi diplomi: a) di bibliotecario palcografo; b) di archivista-paleografo. Per il conseguimento del diploma di bibliotecario-paleografo sono

materie obbligatorie quelle segnate ai numeri 1, 6 e 21 (paleografia

latina, biblioteconomia, bibliologia); sono invece complementari le

altre, fra le quali ogni studente potrà scegliere non meno di quattro corsi. Per il conseguimento del diploma di archivista-paleografo sono

materie obbligatorie quelle segnate ai numeri 1, 3 e 5 (paleografia

latina, diplomatica e scienze ausiliarie della, storia,

archivistica); complementari le altre, fra le quali ogni studente potrà scegliere non meno di quattro corsi. L'esame di paleografia latina e quello di palcografia greca e

papirologia saranno preceduti dalla iscrizione, con transunto ed

illustrazione critica, di un testo giuridico e letterario, fatto in un'aula della Università. Gli iscritti alla scuola non potranno conseguire il diploma di bibliotecario-paleografo se non avranno dimostrato di conoscere altre due lingue moderne oltre alla italiana (francese e tedesco o inglese). Sarà pure obbligatorio che abbiano nozioni pratiche di

schedatura in lingue romanze, germaniche, slava ed orientali; alle quali nozioni la scuola predisporrà personale adatto per esercitazioni. Per il diploma di archivista paleografo saranno invece richieste fondate nozioni di lingua francese e spagnola e conoscenza della lingua tedesca o inglese. Nessun alunno potrà sostenere l'esame di diploma se non abbia riportato l'attestazione di aver conseguito una sufficiente pratica in esercitazioni che la scuola stessa predisporrà l'esame di diploma consistere nella trattazione scritta di un tema di biblioteconomia

(per i bibliotecari), di archivistica (per gli archivisti) e, per gli

un e per gli altri, di materie affini. Art. 242. - Agli iscritti potrà essere concessa eccezionalmente l'abbreviazione di un anno quando il Consiglio della scuola lo riconosca giustificato in rapporto alla loro preparazione speciale. Art. 243. - Alla direzione della scuola si provvederà nei modi previsti dallo statuto della Facoltà per le proprie scuole di perfezionamento e di specializzazione. Art. 244. - Il Consiglio della scuola è costituito da tutti gli insegnanti di essa e presieduto dal direttore. Art. 245. - Agli iscritti potranno essere conferiti borse o sussidi

per perfezionarsi, visitando archivi o biblioteche italiane e straniere.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 194.7 DE NICOLA GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1948

Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 73. - FRASCA