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DECRETO LEGISLATIVO 5 febbraio 1948, n. 61

Trattamento giuridico ed economico dei personale non di ruolo in servizio presso gli Enti pubblici locali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  26-2-1948 al: 21-12-2008
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzioni;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 6 dicembre 1947;

Art. 1


I comuni, le province, i consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, nonché gli istituti e le aziende in gestione diretta dipendenti dagli enti suddetti, devono entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, introdurre nei propri regolamenti organici del personale norme intese a stabilire il trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio presso le rispettive amministrazioni in conformità delle disposizioni del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, in quanto applicabili, e con l'osservanza delle norme del presente decreto.