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DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 dicembre 1947, n. 1689

Modificazione dello statuto dell'Università degli studi di Pisa.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  10-3-1948 al: 15-12-2009
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Art. 1

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Veduto lo statuto della Università degli studi di Pisa, approvato con il regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2225; 20 settembre 1928, n. 2251; 31 ottobre 1929, n. 2473; 30 ottobre 1930, n. 1916; 22 ottobre 1931, n. 1339; 27 ottobre 1932, n. 2098; 13 dicembre 1934, n. 2408; 1 ottobre 1936, n. 2462; 27 ottobre 1937, n. 2170; 9 maggio 1939, n. 1314; 5 ottobre 1939, n. 1744; 26 ottobre 1940, n. 2071; 27 aprile 1942, n. 460; 24 ottobre 1942, n. 1652;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato col regio decreto 31 agosto 1933, numero 192;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successivo modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalla Università anzidetta;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i regi decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 96. - Viene sostituito dal seguente: "La Facoltà d'ingegneria comprende il triennio di studi d'applicazione per il conseguimento della laurea in ingegneria civile (sottosezione edile, idraulica e trasporti) e della laurea in ingegneria industriale (sottosezione meccanica, aeronautica, elettrotecnica e chimica)".
Art. 99, dopo la lettera d), numeri 14 e 15, viene aggiunto quanto segue:
13) per la sottosezione chimica;
14) impianti industriali chimici;
15) chimica fisica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1947

DELLO STATO

Veduto lo statuto della Università degli studi di Pisa, approvato

con il regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con i regi

decreti 13 ottobre 1927, n. 2225; 20 settembre 1928, n. 2251; 31

ottobre 1929, n. 2473; 30 ottobre 1930, n. 1916; 22 ottobre 1931, n.

1339; 27 ottobre 1932, n. 2098; 13 dicembre 1934, n. 2408; 1 ottobre

1936, n. 2462; 27 ottobre 1937, n. 2170; 9 maggio 1939, n. 1314; 5

ottobre 1939, n. 1744; 26 ottobre 1940, n. 2071; 27 aprile 1942, n.

460; 24 ottobre 1942, n. 1652;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,

approvato col regio decreto 31 agosto 1933, numero 192;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successivo modificazioni; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalla Università anzidetta; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e

modificato con i regi decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 96. - Viene sostituito dal seguente: "La Facoltà d'ingegneria comprende il triennio di studi d'applicazione per il conseguimento

della laurea in ingegneria civile (sottosezione edile, idraulica e trasporti) e della laurea in ingegneria industriale (sottosezione

meccanica, aeronautica, elettrotecnica e chimica)".

Art. 99, dopo la lettera d), numeri 14 e 15, viene aggiunto quanto segue: 13) per la sottosezione chimica; 14) impianti industriali chimici; 15) chimica fisica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1947 DE NICOLA GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1948

Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 119. - FRASCA