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DECRETO LEGISLATIVO 14 febbraio 1948, n. 43

Divieto delle associazioni di carattere militare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/01/2014)
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Testo in vigore dal: 27-3-2012
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; 
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di  concerto
col Ministro per l'interno e col Ministro per la difesa; 
 
                              PROMULGA 
 
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri
con deliberazione del 14 febbraio 1948: 
 
                               Art. 1. 
 
  Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni  di
carattere militare, le quali perseguono, anche indirettamente,  scopi
politici, e' punito con la reclusione da uno a dieci anni. 
  Chiunque vi partecipa e' punito con la reclusione fino  a  diciotto
mesi. 
  La pena e' da uno a cinque anni se e' trovato in possesso di armi. 
  Ai fini  del  presente  decreto,  si  considerano  associazioni  di
carattere militare quelle costituite mediante  l'inquadramento  degli
associati in corpi, reparti o nuclei, con disciplina  ed  ordinamento
gerarchico  interno  analoghi  a  quelli  militari,  con  l'eventuale
adozione di gradi o di uniformi,  e  con  organizzazione  atta  anche
all'impiego collettivo in azioni di violenza o di minaccia. 
  Non e' ammesso l'arresto preventivo nei casi previsti  dal  secondo
comma del presente articolo. 
                                                            (3) ((2)) 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Successivamente la Corte  Costituzionale,  con  sentenza  15  -  23
gennaio 2014, n. 5 (in G.U. 1a s.s. 29/1/2014, n. 5),  ha  dichiarato
l'illegittimita'   costituzionale   dell'art.   2268   del    decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 nella parte in cui, al  numero  297)
del comma 1, abroga il presente provvedimento. 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, nel sopprimere  il  numero  297)
dell'art. 2268, comma 1 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ha  disposto
(con l'art. 9, comma 1, lettera q)) che "per  l'effetto,  il  decreto
legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, riprende vigore ed e'  sottratto
agli effetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del  decreto
legislativo 13 dicembre 2010, n. 213".