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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 17 dicembre 1947, n. 1599

Istituzione della Scuola popolare contro l'analfabetismo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  11-2-1948 al: 5-6-1982
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1925, n. 577;
Visto il regolamento generale dei servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


È istituita una Scuola popolare per combattere l'analfabetismo, per completare l'istruzione elementare e per orientare all'istruzione media o professionale.
La scuola è gratuita diurna o serale, per giovani ed adulti e viene istituita presso le scuole elementari, le fabbriche, le aziende agricole, le istituzioni per emigranti, le caserme, gli ospedali, le carceri e in ogni ambiente popolare, specie in zone rurali, in cui se ne manifesti il bisogno.