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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 dicembre 1947, n. 1542

Nuove norme in materia di pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1956)
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Testo in vigore dal: 31-1-1948
                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  il  regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito
nella legge 4 giugno 1938, n. 880;
  Visto il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
  Vista la legge 26 marzo 1942, n. 406;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1941, n. 151;
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Visto  il  decreto legislativo luogotenenziale 21 dicembre 1944, n.
458;
  Visto  il  decreto  legislativo luogotenenziale 1 dicembre 1945, n.
834;
  Visto,  il  decreto  legislativo  luogotenenziale 5 maggio 1946, n.
382;
  Visto  il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23
agosto 1946, n. 211;
  Visto  il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30
dicembre 1946, n. 557;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario di Stato per le finanze,
d'intesa con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:
                               Art. 1.

  Ferme  restando  le  disposizioni  vigenti in materia, il canone di
abbonamento  alle  radioaudizioni  per  uso  privato,  costituito dal
canone  propriamente detto di L. 421 e dal sopraprezzo regolato dalle
norme  di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944,
n.  347,  sara'  corrisposto  in semestralita' anticipate da versarsi
entro il giorno 31 dei mesi di gennaio e luglio.
  L'abbonato ha facolta' di versare l'abbonamento in rate trimestrali
al  31  gennaio,  al 30 aprile e rispettivamente al 31 luglio e al 31
ottobre.  In  questo caso ciascuna rata e' alimentata di 1/25 del suo
importo.
  Inoltre  e' in facolta' dell'abbonato di effettuare contestualmente
al  pagamento  di  un  semestre,  anche  quello di uguale importo del
semestre successivo. In questo caso egli godra' di una riduzione pari
ad 1/25 della semestralita' anticipata.
  L'ammontare  della  rata  trimestrale o del pagamento di un anno si
arrotondano  a  cinque  lire intere quando presentino una frazione di
cinque lire.