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REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 557

Adeguamento dei premi, compensi e indennità dovuti agli insegnanti elementari per prestazioni post-scolastiche e opere integrative.

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Testo in vigore dal:  19-7-1946

UMBERTO II

RE D'ITALIA
Visti il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere d'integrazione approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577 ed il regolamento generale sull'istruzione elementare approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297;
Visti i decreti Ministeriali del 9 novembre 1925 e del 9 agosto 1935, portanti le tabelle relative ai compensi dovuti agli insegnanti delle scuole sussidiarie, serali, festive, complementari, agli insegnanti di materie speciali, ai maestri che reggono classi in orario alternato, a quelli delle scuole reggimentali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1


Il premio da concedersi agli insegnanti di scuole sussidiarie, aperte ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, delle leggi sull'istruzione elementare, viene stabilito come appresso:
a) per ogni alunno promosso in ciascun anno scolastico dalla prima alla seconda classe, lire seicento lorde;
b) per ogni alunno che consegue in ciascun anno scolastico il certificato di studi elementari, al termine della terza classe, lire millecinquecento lorde.
I premi di cui alle lettere a) e b) sono accordati per un numero massimo complessivo di 14 alunni.