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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 novembre 1947, n. 1510

Riorganizzazione dei servizi di polizia stradale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  13-1-1948 al: 21-12-2008
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, convertito nella legge 25 marzo 1926, n. 742, relativo all'istituzione del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza,;
Visto il regolamento del Corpo degli agenti di pubblica, sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629;
Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39, che istituisce il ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 365, concernente l'istituzione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per il bilancio, per la difesa, per il tesoro e per I lavori pubblici; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


La prevenzione e l'accertamento dei reati lungo le pubbliche strade, l'osservanza della disciplina della circolazione ed il controllo sui mezzi circolanti, le segnalazioni relative alla sicurezza della viabilità, le operazioni per i soccorsi automobilistici e la vigilanza per la conservazione del demanio stradale, costituiscono servizi di polizia stradale.
Ai servizi suddetti provvede il Ministero dell'interno, rimanendo salve le attribuzioni demandate da leggi e regolamenti speciali a funzionari e agenti civili dipendenti da altre Amministrazioni, nonché quelle di competenza di corpi organizzati dei Comuni per quanto concerne le strade urbane.