stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 dicembre 1947, n. 1501

Nuove disposizioni per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  10-1-1948 al: 1-7-1950
aggiornamenti all'articolo

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per la pubblica istruzione, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale, per i trasporti e per le poste e le telecomunicazioni; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


Per i lavori relativi ad opere pubbliche di qualunque durata da appaltarsi, da concedersi o da affidarsi dalle Amministrazioni e dalle Aziende dello stato anche con ordinamento autonomo, dalle Province, dai Comuni o dagli altri Enti pubblici è ammessa, salvo patti in contrario, la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi pattuiti quando l'Amministrazione riconosca che il conto complessivo dell'opera è aumentato o diminuito in misura superiore al 10% per effetto di variazioni dei prezzi correnti intervenute successivamente alla presentazione della offerta.
La revisione si intende operativa soltanto per la parte della differenza eccedente la percentuale suddetta.
Sul nuovo importo dei lavori risultante dalla revisione si applica il ribasso contrattuale.
Quando si tratti di revisione in aumento, questo non si applica alle quantità di lavoro che l'appaltatore o il concessionario, a giudizio dell'Amministrazione, avrebbe potuto eseguire e non abbia eseguito in proporzione al tempo trascorso dalla consegna, né si applica ai materiali precedentemente approvvigionati in cantiere.
Per i lavori appaltati, concessi o comunque affidati a partire dal 15 aprile 1946, l'Amministrazione ha la facoltà di procedere alla revisione, anche se nei contratti relativi non è stata inclusa la clausola della rivedibilità, o in base al presente decreto o in base alle leggi anteriori.
Per i lavori appaltati, concessi o comunque affidati prima del 15 aprile 1946, ma posteriormente al 15 maggio 1945, la stessa facoltà può essere esercitata per i contratti nei quali non sia stata introdotta la clausola della rivedibilità, purché la revisione, a giudizio dell'Amministrazione, sia compatibile con le condizioni particolari del contratto.