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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1947, n. 1304

Trattamento di malattia dei lavoratori del commercio, del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/01/1962)
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Testo in vigore dal: 1-12-1947
                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Vista  la  legge  11  gennaio  1943,  n.  138,  sulla  costituzione
dell'Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori;
  Visto  il  decreto  legislativo  luogotenenziale 19 aprile 1946, n.
213,    concernente    modificazioni   delle   vigenti   disposizioni
sull'assicurazione di malattia per i lavoratori dell' industria;
  Visto   il   decreto   luogotenenziale  1°  agosto  1945,  n.  692,
concernente  la  determinazione  degli elementi della retribuzione da
considerare  ai  fini  del  calcolo  dei  contributi  per gli assegni
familiari;
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142,
concernente  la disciplina provvisoria del carico contributivo per le
varie forme di previdenza e di assistenza sociale;
  Visto  il  decreto-legge  luogotenenziale  25  giugno 1944, n. 151,
concernente la facolta' del Governo di emanare norme giuridiche;
  Visto  il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98,
concernente  integrazioni  e  modifiche sulla facolta' del Governo di
emanare norme giuridiche;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  Fin  quando  non sara' provveduto a disciplinare in modo organico e
generale  l'assicurazione  contro  le  malattie  dei  lavoratori,  si
applicano  le disposizioni del presente decreto legislativo diretto a
regolare  il  vigente  ordinamento  del  settore  dei  lavoratori del
commercio e di quello del credito, assicurazione, e servizi tributari
appaltati,  in modo analogo a quello disposto col decreto legislativo
luogotenenziale  19  aprile  1946,  n. 213, concernente modificazioni
delle  vigenti  disposizioni  sull'assicurazione  e  malattia  per  i
lavoratori dell'industria e col decreto legislativo luogotenenziale 9
aprile   1946,   n.  212,  concernente  modificazioni  delle  vigenti
disposizioni  sull'assicurazione  di  malattia  per  i  lavoratori in
agricoltura.