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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 novembre 1947, n. 1256

Compiti dell'Associazione italiana della Croce Rossa in tempo di pace.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/1950)
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vigente al 30/04/2024
Testo in vigore dal: 9-12-1947
                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  il  regio  decreto 7 febbraio 1884, n. 1243 (serie III), col
quale  fu  eretta in corpo morale l'Associazione italiana della Croce
Rossa, in base alla facolta'.
  Conferita al Governo dalla legge 22 maggio 1882, n. 768;
  Visto  il  regio  decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2031, contenente
provvedimenti   necessari   per  assicurare  il  funzionamento  dell'
Associazione italiana della Croce Rossa;
  Visto  il  regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, che apporta
modifiche al citato regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034;
  Visto  il  regio  decreto  21  gennaio  1929,  n. 111, e successive
modificazioni,  che  approva  lo  statuto  dell'Associazione italiana
della Croce Rossa;
  Visto  il  decreto  legislativo  luogotenenziale 31 luglio 1945, n.
446,  relativo all'ordinamento e attribuzioni dell'Alto Commissariato
per l'igiene e la sanita' pubblica;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, Primo
Ministro  Segretario  di  Stato,  di  concerto  con i Ministri per il
tesoro e per la difesa;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  In  tempo  di pace l'Associazione italiana della Croce Rossa ha per
scopo  di recare assistenza alla popolazione civile, sopratutto nelle
sue classi piu' bisognose, integrando con mezzi, istituti, formazioni
e  servizi  propri  l'azione  diretta dello Stato e degli enti locali
contro le malattie e le calamita' pubbliche.
  A  tal  fine  promuove  e  organizza  le  energie  volontarie  e le
attivita'   private   del   Paese   e   convoglia  altresi'  soccorsi
dall'estero,  onde  assicurarsi  i  mezzi  finanziari  necessari  per
l'espletamento dei compiti di istituto.