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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 ottobre 1947, n. 1254

Disposizioni circa la forza organica da tenersi in servizio in via transitoria presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  25-11-1947 al: 29-6-1961
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 2 ottobre 1940, n. 1416, contenente norme sulla organizzazione dei servizi antincendi durante lo stato di guerra e successive modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, contenente le nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, recante nuove norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale non statale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 700, concernente la forza organica dei Corpi dei vigili del fuoco;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro e per la difesa; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


Per far fronte alle eccezionali esigenze conseguenti al cessato stato di guerra, ed ai maggiori compiti inerenti al periodo del trapasso all'assetto normale, il Ministro per l'interno è autorizzato a mantenere in servizio continuativo, a decorrere dal 15 aprile 1946 e non oltre il 31 luglio 1947, una forza massima complessiva di 150 ufficiali volontari - oltre i permanenti - e 7500 tra sottufficiali, vigili scelti e vigili di tutte le categorie e classi.
Dal 1° agosto 1947 la forza predetta dovrà essere ridotta a 100 ufficiali volontari e 6294 fra sottufficiali, vigili scelti e vigili di tutte le categorie e classi.
Ad integrare la forza del personale permanente e dei volontari di 1ª classe del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, potrà essere mantenuto in servizio continuativo, nella misura necessaria per il raggiungimento di quella massima prevista dai comma precedenti, personale delle categorie dei volontari e dei pensionati dei Corpi dei vigili del fuoco, che risulti idoneo al servizio.
Il numero del personale mantenuto in servizio continuativo dovrà essere ridotto di mano in mano che sarà possibile ricostituire i quadri dei volontari a servizio discontinuo presso i vari Corpi.