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DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 settembre 1947, n. 1227

Modificazioni al regolamento generale dei servizi postali (Parte 28 = Servizi a danaro) approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  3-12-1947 al: 15-12-2009
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni;
Visto il regolamento generale dei servizi postali (Parte II) approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quelli per il tesoro e per la difesa; Decreta:

Art. 1


Gli articoli 9, 30, 31, 55, 60, 90, 214, 215, 216, 219 (primo alinea) e 221 del regolamento generale dei servizi postali (Parte II - Servizi a danaro) approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 9. - Salvo quanto 6 stabilito dall'art. 127 per gli assegni all'ordine, il beneficiario, l'ultimo giratario, rappresentante o delegato, per ottenere il pagamento di qualsiasi titolo deve essere personalmente conosciuto dall'ufficiale pagatore, altrimenti deve provare la propria identità personale:
a) per somme superiori a L. 20.000:
1) mediante l'attestazione di due persone note all'ufficiale pagatore;
2) ovvero mediante autenticazione della firma di quietanza da parte di un notaio, od anche, se l'avente diritto è un pubblico ufficiale, mediante la legalizzazione della sua firma, da parte della autorità locale competente;
b) per somme superiori a lire 5000 fino a lire 20.000, in mancanza di uno dei modi di cui alla lettera a):
1) mediante l'esibizione di uno dei seguenti documenti: tessera di libera circolazione sulle ferrovie, rilasciata ai propri membri dal Senato o dalla Camera dei deputati; libretto personale ferroviario od altro documento di riconoscimento congenere ed avente le stesse caratteristiche, rilasciato agli impiegati civili e militari dello Stato; libretto per licenza di porto d'armi; tessera postale di riconoscimento; passaporto; certificato d'inscrizione dei pensionati statali o libretto di pensione rilasciato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, purché muniti di fotografia legalizzata, dall'autorità comunale; patente di abilitazione alla guida di autoveicoli;
2) ovvero mediante l'attestazione di due persone munite di tessera di libera, circolazione rilasciata dal Senato o dalla Camera dei deputati; o di libretto ferroviario od altro documento congenere, o di libretto per licenza di porto d'armi, di cui al precedente n. 1);
c) per somme non superiori a lire 5000, in mancanza di uno dei modi di cui alle lettere a) e b):
1) mediante l'esibizione di tessere o di altri documenti rilasciati da enti pubblici, purché provvisti della fotografia e della firma del titolare, della firma del rappresentante dell'ente e di un bollo dell'ente medesimo, applicato in modo da rendere insostituibile la fotografia. Tali tessere e documenti sono specificatamente indicati nelle istruzioni;
2) ovvero mediante l'attestazione di una persona nota all'ufficiale pagatore, o munita di uno dei documenti di cui al n. 2) della precedente lettera b) È in facoltà dell'Amministrazione centrale di ammettere altri documenti di riconoscimento e di stabilirne le caratteristiche nelle istruzioni.
Art. 30. - I vaglia interni a tassa non possono essere d'importo inferiore a lire 5 (salve le eccezioni autorizzate dall'Amministrazione centrale) né superiore a lire 20.000. L'importo massimo di quelli tratti da e sulle ricevitorie di 3ª classe o agenzia, ad esse equiparate, non può eccedere le lire 10.000.
Art. 31. - Per i vaglia ordinari d'importo non superiore a lire 300 a favore di soldati, caporali e caporali maggiori dell'Esercito e gradi equivalenti delle altre Forze armate dello Stato, presenti al.
Corpo, la tassa di emissione è ridotta alla metà) di quella ordinaria.
Art. 55. - I vaglia di servizio emessi nell'interesse dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni non hanno limite d'importo. Quelli emessi nell'interesse di altri enti od Amministrazioni non possono superare l'importo di lire 10.000, salvo le eccezioni specificatamente autorizzate dall'Amministrazione centrale.
Art. 60. - L'importo dei titoli compresi in ciascun invio può raggiungere il limite massimo di lire 50.000, tranne che per le ricevitorie di 3ª classe, per le quali tale limite massimo è fissato in lire 10.000.
In uno stesso piego non possono essere inclusi titoli di pertinenza di più mittenti, né a carico di più di cinque debitori diversi.
Gli uffici succursali sono abilitati all'accettazione dei titoli da incassare, ma non alla riscossione di essi.
Art. 90. - L'ufficio dei conti correnti dà partecipazione al correntista di tutte le operazioni di debito e di credito eseguito sul suo conto per qualsiasi titolo.
Delle partecipazioni eventualmente non pervenutegli il correntista può ottenere un duplicato, purché lo chieda non oltre un anno dalla data di inscrizione in conto corrente delle corrispondenti operazioni.
I duplicati richiesti dopo un mese dalla data d'iscrizione in conto corrente dell'operazione successiva a quella cui i duplicati stessi si riferiscono, sono rilasciati verso pagamento del diritto fisso stabilito, applicabile per ogni singolo duplicato. Tale diritto fisso è dovuto da tutti indistintamente i correntisti, comprese le Amministrazioni statali, e viene addebitato d'ufficio sul loro, conto corrente.
Art. 214. - I buoni postali fruttiferi vengono rilasciati nei tagli fissi di lire 100, 500, 1000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000 e 100.000.
Gli uffici che eseguono il servizio dei libretti di risparmio nominativi sono anche abilitati al servizio dei buoni postali fruttiferi.
Tutti gli uffici di cui al comma precedente possono emettere e rimborsare buoni dei primi sei tagli, ad eccezione delle ricevitorie di 3ª classe e delle agenzie ad esse equiparate, le quali eseguono il servizio limitatamente ai buoni dei primi cinque tagli.
I buoni degli ultimi due tagli sono emessi e rimborsati da tutti gli uffici principali; quelli da lire 50.000 anche dalle ricevitorie principali (ex uffici principali) limitatamente, però, a cinque buoni per ogni giornata.
I commissari della Marina da guerra di cui all'articolo 208 possono essere autorizzati al servizio dei buoni dei primi cinque tagli, ma ciascun commissario può eseguire soltanto il rimborso dei buoni da lui emessi.
L'Amministrazione postale può, d'intesa col Ministero del tesoro, sospendere l'emissione di taluno dei tagli di buoni indicati al primo alinea, da parte di tutti gli uffici postali o di alcune categorie di essi.
Art. 215. - I buoni vengono stampati a cura del Ministero del tesoro (Provveditorato generale dello stato) e sono raccolti in fascicoli di venti buoni per i tagli da lire 100, da lire 500 e da lire 1000; di dieci buoni per i tagli da lire 5000, da lire 10.000 e da lire 20.000; di cinque buoni per i tagli da lire 50.000 e 100.000.
I fascicoli dei buoni devono essere custoditi dagli uffici con le cautele prescritte per le carte valori. Il titolare di ciascun ufficio ed il controllore, ove esista, sono responsabili dei fascicoli dei buoni ricevuti in dotazione Nel caso di smarrimento dei buoni medesimi presso le ricevitorie, si osserveranno le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 294 del Codice postale e delle telecomunicazioni.
La forma e le caratteristiche dei buoni sono determinate con decreto Ministeriale.
Art. 216. - Ogni buono è composto di tre parti: matrice, buono propriamente detto e cedola di controllo.
Fra la matrice e il buono propriamente detto sono compresi i tagliandi che indicano l'anno nel quale fa emessa la serie cui appartiene il buono, e gli anni successivi fra il buono propriamente detto e la cedola di controllo sono compresi i tagliandi che indicano tutti i mesi dell'anno.
Il buono propriamente detto reca il bollo a secco del Ministero del tesoro e le firme del direttore generale delle Poste e dei telegrafi e del direttore generale della Cassa depositi e prestiti.
Su ciascuna delle tre parti sono stampati il nome dell'ufficio postale di emissione, il nome della provincia, o del possedimento italiano cui l'ufficio appartiene, il numero frazionario assegnato all'ufficio in rapporto al servizio dei risparmi ed il numero progressivo di emissione del buono a partire dall'uno, preceduto da una lettera dell'alfabeto indicante la serie.
Art. 219 (primo alinea). - L'ufficio postale, richiesto dell'emissione di un buono, scrittura, firma e bolla le tre parti di cui si compone il primo buono in bianco disponibile del taglio desiderato, separa il buono propriamente detto dalla matrice e dalla cedola di controllo e lo consegna al richiedente, dopo aver indicato sulla matrice il domicilio dell'intestatario, o quando ne sia il caso, quello del rappresentante.
Art. 221. - Gli uffici postali, ad eccezione di quelli principali autorizzati ad emettere buoni da lire 50.000 e 100.000, non possono giornalmente emettere né rimborsare buoni intestati alla stessa persona od al medesimo ente, per un valore che in complesso ecceda le lire 250.000. Tale restrizione non si applica, quando le operazioni non implicano un effettivo movimento di denaro.
Per le ricevitorie di 3ª classe e per le agenzie ad esse equiparate, il limite di cui sopra è in ogni caso fissato a lire 10.000, senza tener conto, quando si tratti di rimborsi, degli interessi maturati.