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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 settembre 1947, n. 1035

Indennità fissa per alcuni servizi delle imposte di fabbricazione ed elevazione del diritto suppletivo per analisi delle merci da eseguirsi d'urgenza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  11-10-1947 al: 15-12-2009
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


Agli impiegati dei gruppi A, B e C delle Imposte di fabbricazione i quali, nell'interesse dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, compiano servizi di istituto (accertamenti, visite, ecc.) fuori dell'ufficio, entro distanze inferiori a quelle previste perché sorga il diritto al trattamento di missione intero o ridotto, è corrisposta in aggiunta al rimborso delle spese di trasporto un'indennità fissa, commisurata ad un quarto della diaria di missione (escluso il supplemento di pernottazione) prevista dall'art. 1 del decreto legislativo 13 gennaio 1947, n. 7, purché il tempo impiegato nell'espletamento del servizio non sia inferiore a quattro ore.
Qualora i servizi previsti nel precedente comma siano compiuti di notte od abbiano richiesto almeno due ore, comprese nel periodo fra l'ora una e le ore cinque, è inoltre dovuto il supplemento di pernottazione in misura ridotta ad un quarto.
Le disposizioni dei comma precedenti sono applicabili anche agli impiegati di altra specializzazione e ai militari della guardia di finanza, addetti ai servizi delle imposte di fabbricazione.