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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 agosto 1947, n. 869

Nuovo disposizioni sulle integrazioni salariali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  12-9-1947 al: 3-12-1947
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio, per l'industria e commercio e per la grazia e giustizia: HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


Ai lavoratori delle imprese industriali soggette al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523, per i quali vigeva il divieto di licenziamento ai sensi del decreto stesso, che vengano licenziati dai 1° agosto 1947 e fino a 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, compete, oltre alla indennità di licenziamento prevista da legge o da contratto a carico dell'imprenditore, il seguente trattamento:
1) per i primi 60 giorni successivi alla data del licenziamento, una indennità a completo carico della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, pari ai due terzi della retribuzione globale corrispondente a 40 ore settimanali e gli
assegni familiari nella misura normale a carico della Cassa relativa;
2) per i successivi 120 giorni, la indennità e l'assegno
integrativo di disoccupazione, previsti dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 579, e successive modificazioni, per gli aventi diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, ovvero il sussidio straordinario di disoccupazione previsto dal regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, per coloro che posseggono soltanto il requisito minimo di contribuzione previsto dall'articolo 2 del citato decreto.
Il trattamento di cui ai precedenti numeri 1) e 2) sostituisce ad ogni effetto quello previsto dalle disposizioni vigenti per la disoccupazione involontaria e cessa comunque dalla data in cui il lavoratore abbia trovato altra occupazione.