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DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 luglio 1947, n. 826

Istituzione di una scuola di statistica presso la Facolta di economia e commercio dell'Università di Palermo ed inclusione dell'insegnamento di igiene zootecnica tra le materie complementari del corso di laurea in scienze agrarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  19-9-1947 al: 15-12-2009
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Art. 1

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2240; 31 ottobre 1929, n. 2477; 30 ottobre 1930, n. 1844; 1° ottobre 1931, n. 1379; 20 ottobre 1932, n. 1806; 26 ottobre 1933, n. 1991; 6 dicembre 1934, n. 2430; 1° ottobre 1936, n. 2449; 23 giugno 1939, n. 1167; 27 aprile 1942, n. 485; 11 luglio 1942, n. 922; 5 settembre 1942, n. 1429;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione:

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i regi decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:
Art. 73. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie è aggiunto quello di "Igiene zootecnica".
Dopo l'art. 86: vanno inseriti i seguenti articoli, apportando le necessarie conseguenziali modifiche alla numerazione delle successive disposizioni;
Art. 87. - È istituita, presso la Facoltà di economia e commercio, una scuola di statistica, diretta al conseguimento del diploma in statistica.
Essa ha la durata di due anni. Possono esservi ammessi coloro che sono in possesso di uno dei seguenti titoli: diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.
Art. 88. - A) Sono insegnamenti fondamentali:
1) Elementi di matematica;
2) Statistica;
3) Statistica economica - corso elementare;
4) Statistica giudiziaria (semestrale);
5) Statistica sociale (semestrale);
6) Antropometria (semestrale);
7) Statistica sanitaria (semestrale);
8) Sociologia generale e sociologia coloniale;
9) Demografia;
10) Geografia politica ed economica.
B) - Sono insegnamenti complementari:
1) Economia politica - corso elementare;
2) Biometria;
3) Antropologia;
4) Nozioni elementari di diritto privato e pubblico.
Art. 89. - Gli insegnamenti semestrali di "Statistica giudiziaria" e "Statistica sociale" e quelli, pure semestrali, di "Antropometria" e "Statistica sanitaria" comportano rispettivamente esami unici.
L'insegnamento biennale di Statistica economica a comporta un esame alla fine di ogni anno.
Gli insegnamenti complementari possono essere scelti dallo studente anche fra le discipline impartite in altre Facoltà dell'Ateneo, previa approvazione del preside della Facoltà dalla quale è rilasciato il diploma in statistica.
Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due complementari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1947

DELLO STATO

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo,

approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con

i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2240; 31 ottobre 1929, n. 2477;

30 ottobre 1930, n. 1844; 1° ottobre 1931, n. 1379; 20 ottobre 1932,

n. 1806; 26 ottobre 1933, n. 1991; 6 dicembre 1934, n. 2430;

1° ottobre 1936, n. 2449; 23 giugno 1939, n. 1167; 27 aprile 1942,

n. 485; 11 luglio 1942, n. 922; 5 settembre 1942, n. 1429;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,

approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione: Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e

modificato con i regi decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato: Art. 73. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie è aggiunto quello di "Igiene zootecnica".

Dopo l'art. 86: vanno inseriti i seguenti articoli, apportando le necessarie conseguenziali modifiche alla numerazione delle successive disposizioni;

Art. 87. - È istituita, presso la Facoltà di economia e

commercio, una scuola di statistica, diretta al conseguimento del diploma in statistica. Essa ha la durata di due anni. Possono esservi ammessi coloro che sono in possesso di uno dei seguenti titoli: diploma di maturità

classica, di maturità scientifica, di abilitazione per i provenienti

dagli Istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri. Art. 88. - A) Sono insegnamenti fondamentali: 1) Elementi di matematica; 2) Statistica; 3) Statistica economica - corso elementare; 4) Statistica giudiziaria (semestrale); 5) Statistica sociale (semestrale); 6) Antropometria (semestrale); 7) Statistica sanitaria (semestrale); 8) Sociologia generale e sociologia coloniale; 9) Demografia; 10) Geografia politica ed economica. B) - Sono insegnamenti complementari: 1) Economia politica - corso elementare; 2) Biometria; 3) Antropologia; 4) Nozioni elementari di diritto privato e pubblico. Art. 89. - Gli insegnamenti semestrali di "Statistica giudiziaria"

e "Statistica sociale" e quelli, pure semestrali, di "Antropometria" e "Statistica sanitaria" comportano rispettivamente esami unici. L'insegnamento biennale di Statistica economica a comporta un esame alla fine di ogni anno. Gli insegnamenti complementari possono essere scelti dallo studente

anche fra le discipline impartite in altre Facoltà dell'Ateneo, previa approvazione del preside della Facoltà dalla quale è rilasciato il diploma in statistica. Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due complementari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1947 DE NICOLA GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte del conti, addì 28 agosto 1947

Atti del Governo, registro n. 11, foglio n. 90. - FRASCA