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DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 aprile 1947, n. 629

Nomina dei capi d'Istituto, trasferimenti, note di qualifica, procedimenti disciplinari e di dispensa dal servizio del personale degli istituti e delle scuole d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e delle scuole secondarie di avviamento professionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
Testo in vigore dal:  2-8-1947 al: 21-12-1954
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito

il Consiglio dei Ministri Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze e il tesoro; Decreta:

Art. 1


I presidi e i direttori degli istituti e delle scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e delle scuole secondarie di avviamento professionale di tipo commerciale sono nominati dal Ministro per la pubblica istruzione tra i professori ordinari, provvisti di laurea, con almeno otto anni di servizio di ruolo come ordinari effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati.
La nomina è disposta in seguito a concorso per titoli ed esame.
I concorsi sono distinti per tipi e gradi di scuola e ad essi possono partecipare i professori che, avendo i requisiti di cui ai primo comma, appartengono ai ruoli dei corrispondenti tipi e gradi di scuola e i professori che, nominati per effetto di concorso unico valevole per più tipi di scuola, hanno conservato titolo al passaggio a cattedra del tipo di scuola al quale si riferisce il concorso per la nomina a capo d'istituto.
Nulla è innovato a quanto è disposto col regolamento delegato approvato con regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153, circa la nomina per concorso dei direttori di scuole secondarie di avviamento professionale di tipo agrario, industriale e marinaro.
Per i concorsi a posti di preside negli istituti tecnici agrari, industriali e nautici e a posti di direttore nelle scuole tecniche agrarie e industriali è prescritto il possesso della laurea in materie tecniche ai sensi del regio decreto 11 febbraio 1941, n. 397.
I professori di materie non tecniche degli istituti agrari, industriali e nautici che siano in possesso degli altri titoli e requisiti sono ammessi al concorso a posti di preside negli istituti tecnici commerciali e per geometri. Alle medesime condizioni i professori di materie non tecniche delle scuole tecniche agrarie e industriali e delle scuole secondarie di avviamento professionale di tipo agrario, industriale e marinaro sono rispettivamente ammessi ai concorsi per la direzione di scuole tecniche commerciali e di scuole secondarie di avviamento professionale di tipo commerciale.
Ai concorsi per la presidenza di scuole di magistero professionale per la donna, per la direzione di scuole professionali femminili e di scuole secondarie di avviamento professionale di tipo industriale femminile sono ammesse le insegnanti dei corrispondenti tipi e gradi di scuola. Fermo restando il requisito dell'anzianità di servizio stabilito nel primo comma del presente articolo, possono prendere parte ai predetti concorsi, oltre le insegnanti provviste di laurea, anche quelle munite di diploma rilasciato dall'istituto superiore di magistero.