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DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 febbraio 1947, n. 459

Modificazioni allo statuto dell'Istituto superiore orientale di Napoli.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  3-7-1947 al: 15-12-2009
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Veduto lo statuto dell'Istituto superiore orientale di Napoli, approvato con regio decreto 29 aprile 1937, n. 792, e modificato con i regi decreti 30 marzo 1939, n. 1001, 26 ottobre 1940, n. 1922 e 24 ottobre 1941, n. 1616;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1552;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Vedute le proposte relative allo statuto dell'Ateneo anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

Articolo unico.

Lo statuto dell'Istituto superiore orientale di Napoli, approvato e modificato con i regi decreti sopraindicati è così ulteriormente modificato:

All'art.
47. - La dizione "ma non oltre l'anno accademico 1944-45" è sostituita dalla dizione "ma non oltre l'anno accademico 1946-47".
Viene inoltre aggiunta la seguente dizione:

Il predetto termine è prorogato non oltre l'anno accademico 1947-48 per gli studenti reduci ed assimilati".
All'art. 48. - La dizione "ma non oltre l'anno accademico 1944-45" è sostituita dalla dizione: "ma non oltre l'anno accademico 1946-47".
Viene inoltre aggiunta la seguente dizione: "il predetto termine è prorogato non oltre l'anno accademico 1947-48 per gli studenti reduci ed assimilati".
All'art. 49. - La dizione di cui al 2° comma: "entro l'anno accademico 1944-45" è sostituita dalla dizione "entro tutto l'anno accademico 1946-47 salvo che non trattisi di studenti reduci od assimilati nel qual caso il termine predetto viene prorogato a tutto l'anno accademico 1947-48".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1947

DELLO STATO

Veduto lo statuto dell'Istituto superiore orientale di Napoli,

approvato con regio decreto 29 aprile 1937, n. 792, e modificato con

i regi decreti 30 marzo 1939, n. 1001, 26 ottobre 1940, n. 1922 e

24 ottobre 1941, n. 1616;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,

approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1552;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Vedute le proposte relative allo statuto dell'Ateneo anzidetto; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione; Decreta: Articolo unico.

Lo statuto dell'Istituto superiore orientale di Napoli, approvato e modificato con i regi decreti sopraindicati è così ulteriormente modificato: All'art. 47. - La dizione "ma non oltre l'anno accademico 1944-45" é sostituita dalla dizione "ma non oltre l'anno accademico 1946-47". Viene inoltre aggiunta la seguente dizione: Il predetto termine è prorogato non oltre l'anno accademico 1947-48 per gli studenti reduci ed assimilati". All'art. 48. - La dizione "ma non oltre l'anno accademico 1944-45" é sostituita dalla dizione: "ma non oltre l'anno accademico 1946-47". Viene inoltre aggiunta la seguente dizione: "il predetto termine è prorogato non oltre l'anno accademico 1947-48 per gli studenti reduci ed assimilati". All'art. 49. - La dizione di cui al 2° comma: "entro l'anno accademico 1944-45" è sostituita dalla dizione "entro tutto l'anno accademico 1946-47 salvo che non trattisi di studenti reduci od assimilati nel qual caso il termine predetto viene prorogato a tutto l'anno accademico 1947-48".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1947 DE NICOLA GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei Conti, addì 10 giugno 1947

Atti del Governo, registro n. 9, foglio n: 26. - FRASCA