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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 marzo 1947, n. 396

Attribuzioni del Ministero della marina mercantile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  5-6-1947 al: 14-7-1998
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1946, n. 26, che istituisce il Ministero della marina mercantile;
Visto il regio decreto-legge 1° novembre 1943, n. 4/B, che dispone il temporaneo passaggio dei servizi della marina mercantile e del relativo Sottosegretariato alle dipendenze del Ministero della marina militare, prorogato con decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 250;
Vista, la legge 8 luglio 1926, n. 1180, e successive modificazioni, sull'ordinamento della marina militare;
Visto il regio decreto-legge 11 novembre 1938, numero 1902, che istituisce il Comando generale delle capitanerie di porto;
Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, che pone la Lega- navale italiana alle dipendenze del Ministero della marina;
Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530, recante modificazioni al regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1429, concernente l'istituzione dell'ente "Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale";
Visto il regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 572, recante modificazioni alla legge 10 luglio 1940, n. 1210, concernente l'istituzione della Scuola marinara Caracciolo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze ed il tesoro, per la difesa, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e per la marina mercantile; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


Sono devoluti al Ministero della marina mercantile:
1) le attribuzioni già, spettanti al Ministero delle comunicazioni, per quanto concerne la marina mercantile ed il personale marittimo, e temporaneamente trasferite al Ministero della marina militare in virtù del regio decreto-legge 10 novembre 1943, n. 4/B, e del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, numero 250, ferme restando le attribuzioni, che in materia di marina mercantile e personale marittimo le altre vigenti disposizioni assegnano alla marina militare;
2) le attribuzioni spettanti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di pesca, esclusa quella nelle acque interne, ancorché pertinenti al demanio marittimo ed esclusi le ricerche e gli studi idrobiologici e la vigilanza sugli istituti idrobiologici e talassografici.