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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 aprile 1947, n. 261

Disposizioni per l'alloggio dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  30-4-1947 al: 15-12-2009
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Ritenuta l'urgente necessità di emanare nuove disposizioni per l'alloggio dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione, in attesa dell'emanazione di leggi generali sui danni di guerra;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e il tesoro e per l'agricoltura e le foreste;

HA

SANZIONATO E PROMULGA: Disposizioni generali.

Art. 1


Le disposizioni del presente decreto si applicano ai lavori indispensabili per dare alloggio alle persone da considerarsi senza tetto, le quali, in dipendenza di eventi bellici, sono rimaste prive di abitazione o sono costrette ad occupare precariamente locali danneggiati e inadeguati per ragioni igieniche e morali, o che, avendo dovuto sfollare dai comuni di origine, non vi possono fare ritorno per mancanza di abitazione.
I lavori che non hanno i caratteri indicati nel comma precedente saranno regolati dalle disposizioni, generali da emanarsi per i danni di guerra.