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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 aprile 1947, n. 211

Disciplina della vendita delle carni bovino, bufaline, suine, ovine ed equine.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  3-5-1947 al: 15-12-2009
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria e il commercio, e per il lavoro e la previdenza sociale; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


La vendita, o comunque la immissione al consumo, delle carni fresche e congelate bovino, suino, bufaline, ovino ed equine, è consentita soltanto nei giorni di sabato, domenica e lunedì di ogni settimana, nei giorni di festività ufficialmente riconosciuta e nel giorno immediatamente precedente alla festività medesima.
Le frattaglie possono essere vendute, o comunque immesse al consumo, oltre che nei giorni indicati nel precedente comma, anche in un quarto giorno della settimana da determinarsi dai prefetti, in relazione ai giorni stabiliti per la mattazione.