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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 aprile 1947, n. 210

Disciplina della vendita dei prodotti dolciari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  3-5-1947 al: 15-12-2009
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria e il commercio, e per il lavoro e la previdenza sociale; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


La vendita, o comunque la immissione al consumo, la confezione per conto terzi e la somministrazione dei prodotti dolciari diversi da quelli specificati al successivo art. 2, sono vietate, tranne che nei giorni di sabato e domenica di ogni settimana, nei giorni di festività ufficialmente riconosciuta e nel giorno immediatamente precedente alla festività medesima.
Nella preparazione dei prodotti dolciari è inibita la utilizzazione di panna e di crema.