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DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 febbraio 1947, n. 196

Istituzione di una scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria presso l'Università di Torino.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  30-4-1947 al: 15-12-2009
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1118, modificato con regi decreti 12 gennaio 1941, n. 34, 27 aprile 1942, n. 571;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università di Torino;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i regi decreti sopra indicati, è così ulteriormente modificato:
a) aggiungere nel testo dell'art. 66 il seguente numero:

"14

- Odontoiatria e protesi dentaria"; b) aggiungere, dopo l'art. 101, i seguenti articoli:

Art. 1

"Art. 102. - Per il conseguimento del diploma di specialista in odontoiatria e protesi dentaria si richiedono due anni di corso con internato.
Art. 103. - Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono i seguenti;
1) embriologia, anatomia e fisiologia dei denti e della bocca;
2) patologia speciale e semeiotica della bocca e dei denti;
3) chirurgia dentale e orale (biennale);
4) ortodonzia (biennale);
5) radiologia;
6) odontotecnica;
7) odontoiatria conservativa;
8) protesi dentale.
Art. 104. - L'insegnamento teorico sarà integrato da esercitazioni pratiche nelle varie attività della disciplina di carattere tecnico (chirurgia dentale conservativa, protesi dentaria, ortodenzia e odontotecnica).
Art. 105. - L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta vertente su di un argomento della specialità".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1947

DELLO STATO

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato

con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1118, modificato con regi

decreti 12 gennaio 1941, n. 34, 27 aprile 1942, n. 571;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,

approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università di Torino; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione; Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e

modificato con i regi decreti sopra indicati, è così ulteriormente modificato: a) aggiungere nel testo dell'art. 66 il seguente numero: "14 - Odontoiatria e protesi dentaria";

b) aggiungere, dopo l'art. 101, i seguenti articoli: "Art. 102. - Per il conseguimento del diploma di specialista in odontoiatria e protesi dentaria si richiedono due anni di corso con internato. Art. 103. - Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono i seguenti;

1) embriologia, anatomia e fisiologia dei denti e della bocca; 2) patologia speciale e semeiotica della bocca e dei denti; 3) chirurgia dentale e orale (biennale); 4) ortodonzia (biennale); 5) radiologia; 6) odontotecnica; 7) odontoiatria conservativa; 8) protesi dentale. Art. 104. - L'insegnamento teorico sarà integrato da esercitazioni pratiche nelle varie attività della disciplina di carattere tecnico

(chirurgia dentale conservativa, protesi dentaria, ortodenzia e odontotecnica). Art. 105. - L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta vertente su di un argomento della specialità".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1947 DE NICOLA GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei Conti, addì 9 aprile 1947

Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 25. - FRASCA