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DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 dicembre 1946, n. 757

Modificazioni al regio decreto 17 marzo 1938, n. 255, concernente l'istituzione di un distintivo di onore per gli infortunati sul lavoro o gli invalidi per malattie professionali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  10-4-1947 al: 15-12-2009
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 17 marzo 1938, n. 255, concernente l'istituzione di uno speciale distintivo di onore per i cittadini italiani, che in seguito ad infortunio sul lavoro o a malattie professionali abbiano riportato ferite o lesioni con esiti gravi di mutilazione o di alterazioni permanenti organiche;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Art. 1

Articolo unico.

Gli articoli 3 e 7 del regio decreto 17 marzo 1938, n. 255, sono modificati come segue:
Art. 3. - "Il distintivo in metallo bianco, da concedere ai grandi invalidi dal lavoro di cui al primo comma dell'art. 2, porterà la scritta "Grande Invalido del Lavoro" e sarà conforme al modello, che col presente decreto sarà depositato negli archivi di Stato.
Il distintivo, pure in metallo bianco, da concedersi agli invalidi indicati nel secondo comma dell'art. 2, porterà la scritta "Mutilato del Lavoro" sarà di forma diversa ed il relativo modello sarà anche esso depositato col presente decreto negli archivi dello Stato.
I distintivi sono portati, senza alcun nastro, al lato sinistro del petto".
Art. 7 - È soppresso il secondo comma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1946

DELLO STATO

Visto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Visto il regio decreto 17 marzo 1938, n. 255, concernente l'istituzione di uno speciale distintivo di onore per i cittadini

italiani, che in seguito ad infortunio sul lavoro o a malattie professionali abbiano riportato ferite o lesioni con esiti gravi di mutilazione o di alterazioni permanenti organiche; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico.

Gli articoli 3 e 7 del regio decreto 17 marzo 1938, n. 255, sono modificati come segue:

Art. 3. - "Il distintivo in metallo bianco, da concedere ai grandi

invalidi dal lavoro di cui al primo comma dell'art. 2, porterà la

scritta "Grande Invalido del Lavoro" e sarà conforme al modello, che col presente decreto sarà depositato negli archivi di Stato.

Il distintivo, pure in metallo bianco, da concedersi agli invalidi

indicati nel secondo comma dell'art. 2, porterà la scritta "Mutilato del Lavoro" sarà di forma diversa ed il relativo modello sarà anche esso depositato col presente decreto negli archivi dello Stato.

I distintivi sono portati, senza alcun nastro, al lato sinistro del petto". Art. 7 - È soppresso il secondo comma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1946 DE NICOLA DE GASPERI - D'ARAGONA

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1947

Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 3. - FRASCA