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DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 dicembre 1946, n. 676

Modificazioni al regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza a favore del personale addetto ai servizi delle imposte di fabbricazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  6-3-1947 al: 15-12-2009
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1561, istitutivo del Fondo di previdenza a favore del personale addetto ai servizi delle imposte di fabbricazione, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 260;
Visto il regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza anzidetto, approvato col regio decreto 28 novembre 1940, n. 1768;
Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 37, relativa alla iscrizione del personale dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette al Fondo predetto;
Ritenuta la necessità di modificare le disposizioni contenute nel detto regolamento, riguardanti la composizione ed il funzionamento del Consiglio di amministrazione del Fondo;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
Gli articoli 6, 7 e 18 del regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza a favore del personale addetto ai servizi delle imposte di fabbricazione, approvato col regio decreto 28 novembre 1940, n. 1768, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 6. - Il Fondo di previdenza è amministrato da un Consiglio nominato con decreto del Ministro per le finanze ed è costituito come segue:
presidente: il direttore generale delle Dogane e delle imposte indirette;
membri:
un funzionario amministrativo di grado 5° o 6° della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette;
il funzionario amministrativo di grado non inferiore al 6°, preposto alla Divisione del personale, a cui si riferisce il Fondo ed in mancanza il funzionario che lo sostituisce;
cinque rappresentanti del personale dei ruoli provinciali da scegliersi tutti fra quelli residenti in Roma e precisamente:
a) un funzionario del gruppo A ingegnere per le Imposte di fabbricazione;
b) un funzionario del gruppo A dei Laboratori chimici delle dogane;
c) un funzionario del gruppo B specializzazione Imposte di fabbricazione;
d) un funzionario del gruppo C specializzazione Imposte di fabbricazione;
e) un rappresentante da scegliere o nella categoria operai permanenti di cui all'art. 1 del presente regolamento o in quella degli uscieri degli uffici tecnici delle Imposte di fabbricazione;
segretario: un funzionario amministrativo della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette di grado non superiore al 7° e non inferiore al 9° che interverrà alle sedute del Consiglio senza voto deliberativo.
Il segretario potrà essere coadiuvato, secondo le direttive del Consiglio, da apposito personale cui a fine di ogni esercizio finanziario, in relazione alle prestazioni date, potrà essere liquidato un compenso nella misura che sarà determinata, dallo stesso Consiglio.
All'ufficio di segreteria sarà aggregato un funzionario di gruppo B o C del ruolo provinciale delle imposte di fabbricazione e di grado 7° o 8° con attribuzioni contabili, che potrà essere chiamato ad intervenire alle sedute del Consiglio, senza voto deliberativo, nelle questioni riguardanti la contabilità del Fondo.
In caso di assenza o di impedimento del presidente le sue funzioni saranno esercitate dal più elevato o più anziano in grado tra i funzionari dell'Amministrazione centrale, membri del Consiglio.
Le cariche sono gratuite, tranne quella del segretario che verrà retribuito con somme da determinarsi dal Consiglio di amministrazione del Fondo a fine di ogni esercizio finanziario in relazione alla entità del lavoro compiuto.
I cinque rappresentanti del personale di cui alle lettere da a) a e), membri del Consiglio di amministrazione del Fondo, durano in carica tre anni e possono essere confermati.
Art. 7. - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza di almeno cinque dei suoi componenti, tra i quali il presidente o chi ne fa le veci e tre almeno dei rappresentanti del personale provinciale.

Le

deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti nel caso di parità prevale il voto del presidente. Qualora qualche componente del Consiglio di amministrazione, per due sedute consecutive, non intervenga per motivi non giustificati alle riunioni del consiglio stesso, incorrerà nella decadenza dalla carica sarà proposto dal Ministro per la sostituzione.

Art. 1

Art. 18. - Le domande di sovvenzione debbono essere indirizzate al presidente del Consiglio di amministrazione del Fondo, e - salvo le eccezioni di cui all'ultimo comma del presente articolo - trasmesse per il tramite dei capi degli Uffici tecnici circoscrizionali e dei Laboratori chimici, i quali le correderanno con i documenti, che dovranno essere esibiti dai richiedenti, con le necessarie informazioni sulla attendibilità della richiesta con un proprio motivato parere. In caso di assenza dei titolari degli uffici, i funzionari che li sostituiscono il servizio attenderanno senza indugio agli adempimenti di cui al precedente comma.
Le domande di sovvenzione presentate dai funzionari dei gradi 5° e 6° saranno trasmesse dagli interessati con i relativi documenti direttamente al presidente del Consiglio di amministrazione; quelle presentate dai funzionari, operai od uscieri assegnati o distaccati presso altri uffici saranno trasmesse - osservate le modalità di cui al primo comma del presente articolo - al precedente del Consiglio di amministrazione per il tramite dei capi degli uffici presso i quali i richiedenti prestano servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1946

DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1561, istitutivo del Fondo di previdenza a favore del personale addetto ai servizi

delle imposte di fabbricazione, convertito nella legge 19 gennaio

1939, n. 260; Visto il regolamento per l'amministrazione e la erogazione del

Fondo di previdenza anzidetto, approvato col regio decreto

28 novembre 1940, n. 1768;

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 37, relativa alla iscrizione del personale dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette al Fondo predetto;

Visto l'art. 1, n. 3 della legge 31 gennaio 1926, numero 100; Ritenuta la necessità di modificare le disposizioni contenute nel

detto regolamento, riguardanti la composizione ed il funzionamento del Consiglio di amministrazione del Fondo; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico.

Gli articoli 6, 7 e 18 del regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza a favore del personale addetto ai

servizi delle imposte di fabbricazione, approvato col regio decreto

28 novembre 1940, n. 1768, sono sostituiti dai seguenti: Art. 6. - Il Fondo di previdenza è amministrato da un Consiglio nominato con decreto del Ministro per le finanze ed è costituito come segue: presidente: il direttore generale delle Dogane e delle imposte indirette; membri: un funzionario amministrativo di grado 5° o 6° della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette;

il funzionario amministrativo di grado non inferiore al 6°,

preposto alla Divisione del personale, a cui si riferisce il Fondo ed in mancanza il funzionario che lo sostituisce; cinque rappresentanti del personale dei ruoli provinciali da scegliersi tutti fra quelli residenti in Roma e precisamente: a) un funzionario del gruppo A ingegnere per le Imposte di fabbricazione; b) un funzionario del gruppo A dei Laboratori chimici delle dogane; c) un funzionario del gruppo B specializzazione Imposte di fabbricazione; d) un funzionario del gruppo C specializzazione Imposte di fabbricazione; e) un rappresentante da scegliere o nella categoria operai permanenti di cui all'art. 1 del presente regolamento o in quella degli uscieri degli uffici tecnici delle Imposte di fabbricazione; segretario: un funzionario amministrativo della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette di grado non superiore al 7° e non inferiore al 9° che interverrà alle sedute del Consiglio senza voto deliberativo.

Il segretario potrà essere coadiuvato, secondo le direttive del

Consiglio, da apposito personale cui a fine di ogni esercizio

finanziario, in relazione alle prestazioni date, potrà essere

liquidato un compenso nella misura che sarà determinata, dallo stesso Consiglio. All'ufficio di segreteria sarà aggregato un funzionario di gruppo B o C del ruolo provinciale delle imposte di fabbricazione e

di grado 7° o 8° con attribuzioni contabili, che potrà essere

chiamato ad intervenire alle sedute del Consiglio, senza voto

deliberativo, nelle questioni riguardanti la contabilità del Fondo. In caso di assenza o di impedimento del presidente le sue funzioni saranno esercitate dal più elevato o più anziano in grado

tra i funzionari dell'Amministrazione centrale, membri del Consiglio.

Le cariche sono gratuite, tranne quella del segretario che verrà retribuito con somme da determinarsi dal Consiglio di amministrazione del Fondo a fine di ogni esercizio finanziario in relazione alla entità del lavoro compiuto. I cinque rappresentanti del personale di cui alle lettere da a) a

e), membri del Consiglio di amministrazione del Fondo, durano in carica tre anni e possono essere confermati. Art. 7. - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio

occorre la presenza di almeno cinque dei suoi componenti, tra i quali il presidente o chi ne fa le veci e tre almeno dei rappresentanti del personale provinciale. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti nel caso di parità prevale il voto del presidente.

Qualora qualche componente del Consiglio di amministrazione, per

due sedute consecutive, non intervenga per motivi non giustificati

alle riunioni del consiglio stesso, incorrerà nella decadenza dalla carica sarà proposto dal Ministro per la sostituzione. Art. 18. - Le domande di sovvenzione debbono essere indirizzate

al presidente del Consiglio di amministrazione del Fondo, e - salvo le eccezioni di cui all'ultimo comma del presente articolo - trasmesse per il tramite dei capi degli Uffici tecnici

circoscrizionali e dei Laboratori chimici, i quali le correderanno

con i documenti, che dovranno essere esibiti dai richiedenti, con le necessarie informazioni sulla attendibilità della richiesta con un proprio motivato parere. In caso di assenza dei titolari degli

uffici, i funzionari che li sostituiscono il servizio attenderanno senza indugio agli adempimenti di cui al precedente comma. Le domande di sovvenzione presentate dai funzionari dei gradi 5° e 6° saranno trasmesse dagli interessati con i relativi documenti direttamente al presidente del Consiglio di amministrazione; quelle

presentate dai funzionari, operai od uscieri assegnati o distaccati presso altri uffici saranno trasmesse - osservate le modalità di cui al primo comma del presente articolo - al precedente del Consiglio di amministrazione per il tramite dei capi degli uffici presso i quali i richiedenti prestano servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1946 DE NICOLA DE GASPERI - SCOCCIMARRO - D'ARAGONA

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1947

Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 44. - FRASCA