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DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 gennaio 1947, n. 8

Nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  11-2-1947 al: 25-3-1968
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

convertito nella legge 14 aprile 1936, n. 929, concernente
l'ordinamento dell'istituto nazionale per il commercio estero;
Visto il decreto del Capo del Governo 10 settembre 1936, col quale sono state approvate le norme statutarie dell'Istituto nazionale per il commercio estero, il regolamento interno ed il regolamento del personale.
Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, che pone l'istituto nazionale per il commercio estero alle dipendenze del Ministero del commercio con l'estero;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 180, concernente il riordinamento dell'istituto nazionale per il commercio estero;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, modificata dalla legge 4 settembre 1940, n. 1547, concernente la facoltà dal potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per il tesoro e per l'industria ed il commercio; Decreta:

Art. 1


L'Istituto nazionale per il commercio estero ha il compito di promuovere e sviluppare gli scambi commerciali tra l'Italia e gli altri Paesi, con particolare riguardo all'esportazione dei prodotti italiani.
A tale fine provvede allo studio sistematico dei problemi e dei mercati interessanti l'esportazione e la importazione ed il transito delle merci estere attraverso l'Italia. Previe intese con le Amministrazioni interessate, svolge opera di propaganda per i prodotti italiani all'estero, disciplina la partecipazione italiana alle mostre, fiere ed esposizioni estere, e favorisce le iniziative intese a meglio organizzare il commercio di importazione e di esportazione anche nei riguardi del credito, del servizi e delle tariffe di trasporto.
L'Istituto assolve inoltre tutti quegli altri compiti che il Ministero del commercio con l'estero può ad esso attribuire nel campo dei traffici con l'estero, e prende qualsiasi iniziativa diretta al raggiungimento degli scopi per cui è costituito.