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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 ottobre 1946, n. 263

Nuovo trattamento economico dei dipendenti dello Stato e dei pensionati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2012)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal:  8-11-1946

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 20 aprile 1939, n. 591 e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


Le misure delle competenze attualmente in vigore dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, a titolo:
di stipendio del personale dei gruppi A, B, e C del personale subalterno disciplinato dal regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni, del personale ferroviario di ruolo, dei marescialli e sottufficiali di grado corrispondente;
di paga dei sergenti maggiori e sergenti dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica nonché dei sottufficiali, graduati e militi dei carabinieri e dei corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato;
di retribuzione del personale civile non di ruolo disciplinato dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni e del personale non di ruolo delle Ferrovie dello stato;
sono aumentate come appresso:
del 270 per cento le prime lire 12.000 annue lorde;
dei 70 per cento la quota eccedente le lire 12.000.
Sull'importo lordo di ciascun emolumento risultante dall'applicazione del precedente comma si opera l'arrotondamento come segue:
a) sugli stipendi, o retribuzioni, o paghe, le cui misure sono stabilite ad anno, le frazioni interiori a lire 1000 si arrotondano, per eccesso, a 1000;
b) sugli stipendi, o retribuzioni o paghe, le cui misure sono stabilite a mese, le frazioni inferiori alle 100 si arrotondano per eccesso, a 100;
c) sugli stipendi, o retribuzioni, o paghe, le cui misure sono stabilite a giornata, le frazioni inferiori ad una lira si arrotondano, per eccesso, ad una lira;
d) sulle retribuzioni o paghe, le cui misure sono stabilite ad ora, le frazioni inferiori a centesimi 10 si arrotondano, per eccesso, a 10 centesimi.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle misure attuali degli stipendi dei membri del Governo.
Le distinzioni in relazione alla residenza previste per il personale non di ruolo delle categorie III e IV di cui alla tabella 1ª allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, sono abolite: a tale personale è attribuita, la retribuzione stabilita per i personali indicati nella tabella suddetta alla rispettiva lettera a).