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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 ottobre 1946, n. 263

Nuovo trattamento economico dei dipendenti dello Stato e dei pensionati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2012)
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vigente al 08/05/2024
Testo in vigore dal: 8-11-1946
                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Vista la legge 20 aprile 1939, n. 591 e successive modificazioni;
  Visti  il  decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n.
722,  concernente  provvedimenti  economici  a  favore dei dipendenti
statali,  il  regio  decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488 ed il
decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 429;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, Primo
Ministro Segretario di Stato e del Ministro per il tesoro;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  Le  misure  delle  competenze  attualmente in vigore dei dipendenti
dalle   Amministrazioni  statali,  comprese  quelle  con  ordinamento
autonomo, a titolo:
    di  stipendio  del  personale  dei gruppi A, B, e C del personale
subalterno disciplinato dal regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e
successive  modificazioni,  del  personale  ferroviario di ruolo, dei
marescialli e sottufficiali di grado corrispondente;
    di  paga  dei  sergenti maggiori e sergenti dell'Esercito e gradi
corrispondenti   della   Marina   e   dell'Aeronautica   nonche'  dei
sottufficiali,   graduati  e  militi  dei  carabinieri  e  dei  corpi
organizzati militarmente a servizio dello Stato;
    di  retribuzione  del  personale civile non di ruolo disciplinato
dal  regio  decreto-legge  4  febbraio  1937,  n.  100  e  successive
modificazioni  e  del  personale  non  di  ruolo delle Ferrovie dello
stato;
  sono aumentate come appresso:
    del 270 per cento le prime lire 12.000 annue lorde;
    dei 70 per cento la quota eccedente le lire 12.000.
  Sull'importo     lordo    di    ciascun    emolumento    risultante
dall'applicazione del precedente comma si opera l'arrotondamento come
segue:
    a)  sugli  stipendi,  o retribuzioni, o paghe, le cui misure sono
stabilite  ad anno, le frazioni interiori a lire 1000 si arrotondano,
per eccesso, a 1000;
    b)  sugli  stipendi,  o  retribuzioni o paghe, le cui misure sono
stabilite  a  mese, le frazioni inferiori alle 100 si arrotondano per
eccesso, a 100;
    c)  sugli  stipendi,  o retribuzioni, o paghe, le cui misure sono
stabilite   a   giornata,  le  frazioni  inferiori  ad  una  lira  si
arrotondano, per eccesso, ad una lira;
    d)  sulle  retribuzioni  o paghe, le cui misure sono stabilite ad
ora,  le  frazioni  inferiori  a  centesimi  10  si  arrotondano, per
eccesso, a 10 centesimi.
  Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle misure
attuali degli stipendi dei membri del Governo.
  Le   distinzioni  in  relazione  alla  residenza  previste  per  il
personale  non  di ruolo delle categorie III e IV di cui alla tabella
1ª  allegata  al  regio  decreto-legge  4 febbraio 1937, n. 100, sono
abolite:  a  tale  personale e' attribuita, la retribuzione stabilita
per  i  personali  indicati  nella  tabella  suddetta alla rispettiva
lettera a).