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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 579

Approvazione dei rendiconti per quote integrative e premi sui prodotti ammassati nelle decorse campagne agricole, nonchè assunzione a carico dello Stato degli interessi sulle somme anticipate dagli Istituti finanziatori.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  12-7-1946 al: 15-12-2009
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata.
Viste le leggi 21 ottobre 1940, n. 1568, 24 agosto 1941, n. 991, 24 luglio 1942, n. 978, 9 ottobre 1942, n. 1289 e 29 marzo 1943, n. 284, concernenti l'assunzione a carico dello Stato dell'onere delle quote integrative di prezzo e dei premi da corrispondere ai conferenti, in aggiunta ai prezzi base, per i cereali e le fave conferiti agli ammassi e destinati al consumo interno;
Vista la legge 29 maggio 1941, n. 616, ed i Regi decreti-legge 21 ottobre 1941, n. 1258 e 24 dicembre 1942, n. 1764, concernenti l'assunzione a carico dello Stato dell'onere della quota integrativa di prezzo, da corrispondere ai conferenti in aggiunta al prezzo base, per l'olio di produzione nazionale, da destinarsi al consumo interno, conferito all'ammasso;
Visti i decreti Ministeriali in data 1° gennaio 1941, 29 agosto 1941, 25 settembre 1941, 26 novembre 1941, 15 dicembre 1942, 19 dicembre 1942, 31 marzo 1943 e 21 giugno 1943, con i quali furono dettate le norme per l'applicazione dei provvedimenti legislativi predetti;
Ritenuto che, in dipendenza e per effetto degli eventi bellici, l'esercizio del controllo sulle anticipazioni dei fondi occorrenti per il pagamento delle suddette quote integrative e dei premi, demandato agli organi centrali, non può effuettarsi con le necessarie garanzie di regolarità ed efficacia;
Considerato che, allo scopo di ridurre l'onere del bilancio dello Stato derivante dagli interessi maturati e maturandi sulle anticipazioni allo scoperto effettuate dagli Istituti di credito per il servizio dei pagamenti di cui trattasi, si rende indispensabile corrispondere adeguati acconti ed affrettare il lavoro di revisione ed approvazione dei relativi rendiconti;
Sentito il parere della Consulta nazionale e della Corte dei conti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste; di concerto con quello per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



Ferma restando la competenza della Corte dei conti per quanto riguarda i rendiconti finali delle anticipazioni disposte e dei pagamenti effettuati per quote integrative di prezzo e premi dovuti ai conferenti agli ammassi dei cereali, delle fave e dell'olio, l'esame dei rendiconti stessi è demandato, in deroga alle disposizioni vigenti, alle Intendenze di finanza competenti per territorio che vi provvedono per conto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.