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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 338

Provvedimenti per le ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna concesse all'industria privata danneggiata da circostanze dipendenti dallo Stato di guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  9-6-1946 al: 15-12-2009
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1


Gli agenti di ruolo di ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna, esercitate in regime di concessione, sulle quali, a giudizio del Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) si prevede il ripristino del servizio, possono, a loro richiesta, essere collocati in una speciale posizione di aspettativa, durante la quale ad essi non compete alcun assegno.
Il periodio dell'aspettativa, per il quale non sono dovuti contributi di previdenza e delle altre assicurazioni obbligatorie, non è computabile agli effetti della anzianità di carriera.
Gli agenti che, in seguito alla riattivazione dell'esercizio riassumano servizio, potranno esservi mantenuti oltre i normali limiti per il collocamento in quiescenza, per un periodo di tempo pari alla aspettativa suindicata, qualora ancora in possesso dei prescritti requisiti di idoneità fisica.