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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1946, n. 287

Norme per la sistemazione dei sorteggi effettuati dopo l'8 settembre 1943, per l'ammortamento dei prestiti redimibili e per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro poliennali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  16-5-1946 al: 15-12-2009
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduti i provvedimenti di emissione dei debiti redimibili dello Stato, compresi i buoni del Tesoro poliennali, attualmente vigenti, e le relative norme di attuazione;
Veduto il decreto Luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, concernente la costituzione della Commissione, cui sono affidate le operazioni di sorteggio per l'ammortamento dei prestiti redimibili, amministrati dalla Direzione generale del debito pubblico, e per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro poliennali;
Ritenuta l'opportunità di dettare norme, sia nei riguardi delle estrazioni eseguite o pubblicate dal governo illegale, dopo l'8 settembre 1943, per l'ammortamento dei prestiti redimibili e per il conferimento dei premi ai buoni del Tesoro poliennali in circolazione, sia per quanto concerne il rimborso dei titoli e il pagamento dei premi sorteggiati;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



I numeri dei titoli sorteggiati o pubblicati dopo l'8 settembre 1943, dal governo della sedicente repubblica sociale italiana, per l'ammortamento dei prestiti redimibili, amministrati dalla Direzione generale del debito pubblico, e per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro poliennali in circolazione, verranno pubblicati in appositi supplementi straordinari della Gazzetta Ufficiale del Regno.
Il capitale, rappresentato dai titoli estratti per l'ammortamento, sarà rimborsabile a partire dal giorno successivo alla scadenza della rata di interessi in corso alla data della pubblicazione anzidetta. Dal giorno medesimo cesserà di avere effetto la disposizione dell'art. 5, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 173.
I premi assegnati ai buoni del Tesoro saranno esigibili dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione eseguita a norma del primo comma.