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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1946, n. 214

Autorizzazione agli Istituti esercenti il credito fondiario ad applicare temporaneamente un diritto di contingenza quale addizionale del diritto di commissione loro spettante sui capitali dati a mutuo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  17-5-1946 al: 15-12-2009
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell' autorità a Noi delegata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Udito il parere della Consulta Nazionale;

Sulla

proposta del Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1


Agli Istituti esercenti il credito fondiario giusta il testo unico 16 luglio 1905, n. 646, e successive disposizioni, è data facoltà di applicare e riscuotere tanto per i nuovi mutui quanto per quelli in corso, sulle semestralità in scadenza col 1° gennaio 1946 e sino a due anni solari successivi a quello in cui sarà dichiarata la cessazione dello stato di guerra, un diritto di contingenza.
La misura di tale diritto di contingenza non potrà, aggiunta al diritto di commissione di cui al R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 83, superare l'importo di L. 1,50 per ogni cento lire di capitale mutuato e verrà regolata, per analogia, dagli articoli 27 e 28 del testo unico suddetto.