stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 marzo 1946, n. 172

Abrogazione del R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, e temporaneo aumento dei limiti di Spesa previsti dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato e dall'art. 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti.

nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 3-5-1946
                          UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Visto  il  R.  decreto   18   novembre   1923,   n.   2440,   sulla
amministrazione del patrimonio e sulla  contabilita'  generale  dello
Stato ed il relativo regolamento approvato con R. decreto  23  maggio
1924, n. 827; 
  Visto il R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214, che approva  il  testo
unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti; 
  Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito nella
legge 2 giugno 1939, n. 739; 
  Visto il R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940, n.  1518,  recante  norme
per la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo  di
guerra; 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
  Sentiti il Consiglio di Stato in adunanza generale e la  Corte  dei
conti in sezioni riunite; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  Primo
Ministro Segretario di stato, di concerto  con  il  Ministro  per  il
tesoro; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Fino al 30 giugno 1947 sono decuplicati i limiti di spesa stabiliti
dagli articoli 5, 6, 8, 9,14, 15, 19, 43  e  56  del  R.  decreto  18
novembre 1923, n. 2440, dagli articoli 39, 115, 284  e  299,  del  R.
decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dall'art.  18  del  R.  decreto  12
luglio 1934, n. 1214.