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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1945, n. 848

Trattamento di pensione degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione già licenziati per motivi politici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/06/1967)
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 14-2-1946
                          UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visti  il  R.  decreto-legge  6 gennaio  1944,  n. 9,  e il decreto
legislativo  Luogotenenziale  10 agosto  1944, n. 190, concernenti la
riammissione  in  servizio  degli  appartenenti  alle Amministrazioni
dello  Stato,  degli  Enti  locali  e parastatali e controllati dallo
Stato,  delle  aziende  che gestiscono servizi pubblici o d'interesse
nazionale, gia' licenziati per motivi politici;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  19 ottobre  1944,
n. 301,  relativo  alla revisione delle carriere dei dipendenti dalle
pubbliche Amministrazioni;
  Visto   il  regolamento  speciale  concernente  la  previdenza  del
personale  addetto  ai  servizi  di  trasporto concessi all'industria
privata,  provincie  e  comuni, approvato con R. decreto 30 settembre
1920, n. 1538, e successive modificazioni;
  Visto  l'art. 4  del  decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944,
n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Udito il parere della Consulta Nazionale;
  Sulla  proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la
previdenza  sociale,  di concerto con i Ministri per i trasporti, per
il tesoro e per la grazia e giustizia;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  Per   la  determinazione  e  la  liquidazione  dei  trattamento  di
previdenza   agli  agenti  di  ruolo  addetti  a  linee  ferroviarie,
tramviarie  e  di navigazione interna esercitate da aziende private o
da comuni, provincie e consorzi e agli agenti effettivi delle aziende
municipalizzate  di trasporto, gia' esonerati per ragioni politiche o
razziali   e   che  si  trovino  nelle  condizioni  previste  dal  R.
decreto-legge   6 gennaio  1944,  n. 9,  e  dai  decreti  legislativi
Luogotenenziali  10 agosto  1944,  n. 190, e 19 ottobre 1944, n. 301,
nonche',  in  caso  di morte, per la determinazione e la liquidazione
delle   pensioni   di   riversibilita'  agli  aventi  diritto,  sara'
provveduto,   per   quanto   non  previsto  dai  citati  decreti,  in
conformita'  delle  norme integrative dei decreti stessi, di cui agli
articoli seguenti.