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DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 ottobre 1945, n. 724

Istituzione, presso il Ministero delle finanze, della Direzione generale per la finanza straordinaria. (045U0724)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/04/2001)
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Testo in vigore dal:  30-11-1945 al: 24-4-2001
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 623, contenente norme per il trasferimento al Ministro per le finanze dei poteri e delle attribuzioni spettanti all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo in materia di avocazione di profitti di regime e di confisca di beni;
Visto il R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 598, che approva il testo unico delle leggi in materia d'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199, contenente modificazioni alle norme concernenti l'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra;
Visto il decreto Luogotenenziale 28 ottobre 1944, n. 356, col quale sono state stabilite nuove tabelle organiche per il personale dipendente dai Ministeri delle finanze e del tesoro;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È temporaneamente istituita presso il Ministero delle finanze la Direzione generale per la finanza straordinaria.

Sono ad essa assegnati i servizi dell'avocazione dei profitti di regime e di confisca dei beni, quelli relativi alla imposizione straordinaria sui profitti di guerra, nonché quelli inerenti ad ogni altro tributo straordinario in materia di imposizione diretta.

Alle relative esigenze si provvede con personale del Ministero, con personale appartenente ai ruoli di altre Amministrazioni statali, nella posizione di comando, nelle forme stabilite dal R. decreto 30 dicembre 1923, 2960, e successive modificazioni, e con personale non di ruolo da assumere a norma del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, fino al numero massimo che sarà fissato con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il tesoro.

Il personale comandato e quello non di ruolo potrà essere assegnato anche alle Intendenze di finanza ed agli Uffici distrettuali delle imposte dirette.