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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 310

Esercizio dei poteri e delle attribuzioni in materia di giustizia militare sinora devoluti al Capo di Stato Maggiore generale. (045U0310)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  27-6-1945 al: 15-12-2009
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti gli articoli 17, 245 e 270 del Codice penale militare di guerra;
Visto l'ordinamento giudiziario militare, approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;
Visto il bando 1° agosto 1943;
Visto il bando n. 212 del 25 agosto 1943;
Visto il bando n. 6 del 1° ottobre 1943;
vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la marina e per l'aeronautica; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



I provvedimenti relativi all'istituzione, alla soppressione, alla sede ed alla circoscrizione dei Tribunali militari di guerra ordinari e delle loro sezioni distaccate sono adottati con decreto Luogotenenziale su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per la marina e per l'aeronautica.