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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. 75

Istituzione di una Commissione centrale e di Commissioni comunali per il servizio di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento e riscossione dei contributi agricoli unificati. (045U0075)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/03/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/01/1992)
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Testo in vigore dal:  28-3-1945 al: 28-7-1947
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UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, convertito in legge, con modificazioni, con l'art. 4 della legge 2 giugno 1939, n. 739, concernente l'unificazione e semplificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le assicurazioni sociali e per la corresponsione degli assegni familiari;
Visto il R. decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e il R. decreto 24 settembre 1940, n. 1954, concernenti modalità per l'accertamento, la riscossione e il versamento dei contributi anzidetti;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1




Al servizio per la compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei contributi unificati previsti dal R. decreto-legge 26 novembre 1938, n. 2138, e dalle successive disposizioni emanate in materia, è preposta una Commissione centrale istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro e composta del presidente scelto dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro tra persone esperte in economia sociale agraria, di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, del commercio e del lavoro, del tesoro, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, e dell'interno, di un magistrato di grado non inferiore al 5° designato dal Ministro per la grazia e giustizia, di tre rappresentanti del datore di lavoro e di tre rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura scelti dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro sentite le principali organizzazioni nazionali, di un rappresentante per ciascuno degli Istituti nazionali gestori delle assicurazioni sociali obbligatorie alimentate con i contributi anzidetti.

La Commissione è costituita con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, ed è assistita da un segretario e da un vice segretario nominati, con lo stesso decreto, tra funzionari di gruppo A del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

I componenti la Commissione durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

La spesa per il funzionamento della Commissione è a carico del bilancio del servizio suindicato.