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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. 75

Istituzione di una Commissione centrale e di Commissioni comunali per il servizio di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento e riscossione dei contributi agricoli unificati. (045U0075)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/03/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/01/1992)
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Testo in vigore dal: 9-1-1992
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                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
 
                        Principe di Piemonte 
 
 
                   Luogotenente Generale del Regno 
 
 
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1938, n.  2138,  convertito  in
legge, con modificazioni, con l'art. 4 della legge 2 giugno 1939,  n.
739, concernente l'unificazione e semplificazione dell'accertamento e
della riscossione dei  contributi  dovuti  dagli  agricoltori  e  dai
lavoratori dell'agricoltura per le assicurazioni  sociali  e  per  la
corresponsione degli assegni familiari; 
 
Visto il R. decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e il  R.  decreto  24
settembre 1940, n. 1954, concernenti modalita' per l'accertamento, la
riscossione e il versamento dei contributi anzidetti; 
 
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale  23  novembre  1944,  n.
369,  concernente  la  soppressione  delle  organizzazioni  sindacali
fasciste; 
 
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, modificato con  R.
decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141; 
 
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno  1944,  n.
151; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
 
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per  l'industria,  il
commercio e il lavoro, di concerto con i Ministri Segretari di  Stato
per l'interno, per la grazia e giustizia,  per  le  finanze,  per  il
tesoro e per l'agricoltura e le foreste; 
 
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
 
Al  servizio  per  la  compilazione  degli  elenchi  nominativi   dei
lavoratori agricoli  e  per  l'accertamento,  la  riscossione  ed  il
versamento dei contributi unificati previsti dal R. decreto-legge  26
novembre 1938, n. 2138, e dalle successive  disposizioni  emanate  in
materia, e' preposta una Commissione  centrale  istituita  presso  il
Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro e  composta  del
presidente scelto dal Ministro per l'industria,  il  commercio  e  il
lavoro tra  persone  esperte  in  economia  sociale  agraria,  di  un
rappresentante  per  ciascuno  dei  Ministeri   dell'industria,   del
commercio e del lavoro, del tesoro, delle finanze, dell'agricoltura e
delle  foreste,  e  dell'interno,  di  un  magistrato  di  grado  non
inferiore al 5° designato dal Ministro per la grazia e giustizia,  di
tre rappresentanti del datore di lavoro e di tre  rappresentanti  dei
lavoratori dell'agricoltura scelti dal Ministro per  l'industria,  il
commercio e il lavoro sentite le principali organizzazioni nazionali,
di un rappresentante per ciascuno degli  Istituti  nazionali  gestori
delle assicurazioni sociali obbligatorie alimentate con i  contributi
anzidetti. (1) 
 
La  Commissione  e'  costituita  con   decreto   del   Ministro   per
l'industria, il  commercio  e  il  lavoro,  ed  e'  assistita  da  un
segretario e da un vice segretario nominati, con lo  stesso  decreto,
tra  funzionari  di  gruppo  A  del  Ministero  dell'industria,   del
commercio e del lavoro. 
 
((I componenti la Commissione durano in carica quattro anni e possono
essere confermati una sola volta. Qualora intervengano, per qualsiasi
motivo, sostituzioni nel corso del quadriennio, i subentranti restano
in  carica  fino  alla  scadenza  naturale  della  Commissione.  Alla
scadenza del mandato, i componenti la Commissione restano  in  carica
fino all'insediamento della nuova Commissione)). 
 
La spesa per il funzionamento  della  Commissione  e'  a  carico  del
bilancio del servizio suindicato. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 13 giugno 1947,  n.  670
ha disposto  (con  l'art.  6,  comma  1)  che  "In  luogo  dell'unico
rappresentante dell'ex Ministero dell'industria, del commercio e  del
lavoro nella Commissione proposta al  Servizio  per  la  compilazione
degli   elenchi   nominativi   dei   lavoratori   agricoli   e    per
l'accertamento,  la  riscossione  ed  il  versamento  dei  contributi
unificati di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8
febbraio 1945, n. 75, sono chiamati a  far  parte  della  Commissione
stessa e delle relative sezioni il direttore generale del Lavoro e il
direttore  generale  della  Previdenza  e  assistenza   sociale   del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale".