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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 dicembre 1944, n. 446

Regolazione dei pagamenti e delle riscossioni in dipendenza delle importazioni e delle esportazioni da verso i Paesi alleati. (044U0446)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/02/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  13-2-1945 al: 15-12-2009
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UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518, e contenente norme per la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra;
Visto l'art. 3 del R. decreto 2 giugno 1944, n. 150, che trasferisce al Ministero dell'Industria, commercio e lavoro le attribuzioni del Ministero per gli scambi e le valute in materia di disciplina delle importazioni e delle esportazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il tesoro e del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro; Abbiamo sanzionato e prolunghiamo quanto segue:

Art. 1



La riscossione dell'importo ricavato dalla vendita delle merci fornite dalle Nazioni Alleate all'Italia può essere affidata, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per l'industria, il commercio e il lavoro, alla Banca d'Italia.

Le somme riscosse affluiranno al Tesoro dello Stato con le modalità da stabilirsi con la convenzione di cui all'art. 3 e saranno imputate ad apposito capitolo dello stato di previsione della entrata, nella categoria «movimento di capitali».

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, con propri decreti, da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, stabilirà le modalità secondo le quali devono essere regolate le operazioni di importazione delle merci fornite dalle Nazioni Alleate.