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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 dicembre 1944, n. 428

Aumento della tariffa degli onorari e dei diritti notarili. (044U0428)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/02/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/05/1950)
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 7-2-1945
                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
                        Principe di Piemonte 
 
                   Luogotenente Generale del Regno 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Vista la legge  16  febbraio  1913,  n.  89,  sull'ordinamento  del
notariato e degli archivi notarili; 
 
  Vista le legge 7 aprile 1921, n. 349; 
 
  Visto il R. decreto-legge 27 maggio 1923, n.  1324,  convertito  in
legge con legge 17 aprile 1925, n. 473; 
 
  Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138; 
 
  Visto il R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2167, convertito  in
legge con legge 18 dicembre 1927, n. 2384; 
 
  Visto R. decreto-legge 14  luglio  1937,  n.  1666,  convertito  in
legge, con modificazioni, con legge 30 dicembre 1937, n. 2358; 
 
  Vista la legge 23 marzo 1940, n. 255; 
 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151; 
 
  Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n.  2/B,  e  29  maggio
1944, n. 141; 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, 
 
  Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia d'intesa  con
i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per le finanze,  per
il tesoro, per la guerra, per la marina, per  l'aeronautica,  per  la
pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per  l'agricoltura  e  le
foreste, per le comunicazioni e per l'industria, il  commercio  e  il
lavoro; 
 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Gli onorari proporzionali al valore per gli  originali  degli  atti
ricevuti o autenticati dai notai,  stabiliti  nel  capo  primo  della
tariffa  annessa  alla  legge  16  febbraio  1913,  n.  89,  e  nelle
successive sue modificazioni, sono aumentati del  centocinquanta  per
cento e non possono essere inferiori a L. 50  (cinquanta).  Essi  non
sono applicabili sulle quote di valore eccedenti le lire 50.000.000. 
 
  Gli altri onorari stabiliti nel capo medesimo  e  nelle  successive
modificazioni sono aumentati del duecento  cinquanta  per  cento,  ad
eccezione di quelli per gli atti di protesto che sono  aumentati  del
cento per cento, e salve le disposizioni degli articoli seguenti.