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REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3138

Nuovo ordinamento degli archivi notarili. (023U3138)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/03/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/08/2017)
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Testo in vigore dal:  29-8-2017
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326;
Visto il testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte settima, riguardante la Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli archivi notarili;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



In ogni Comune sede di Consiglio notarile è stabilito un archivio notarile distrettuale
((, fatto salvo quanto previsto dal quarto comma))
.

Nel caso di riunione di uno o più distretti notarili, anche gli archivi notarili saranno riuniti nel Comune sede del Consiglio notarile.

Fino a tanto che non sarà possibile la loro effettiva riunione, gli archivi da aggregarsi continueranno a funzionare soltanto per le operazioni attinenti agli atti, che già vi si trovano depositati.
Per ogni altro riguardo saranno sostituiti dall'archivio notarile
((aggregante))
.

((La riunione di archivi notarili può essere disposta anche senza la riunione di uno o più distretti notarili, tenendo conto del numero dei notai assegnati a ciascun distretto notarile dell'archivio da aggregare, della media dei servizi erogati all'utenza negli ultimi tre anni dagli archivi da aggregare, nonché dell'estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione))
.