stai visualizzando l'atto

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 novembre 1944, n. 424

Modificazione al R. decreto 22 settembre 1939, n. 1636, relativo alla corresponsione del cambio sulle competenze del personale militare della Regia marina imbarcato su Regie navi all'estero. (044U0424)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/03/1961)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  2-2-1945 al: 23-3-1961
aggiornamenti all'articolo

ALBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 10 gennaio 1926, n. 245, relativo alla corresponsione del cambio sulle competenze del personale militare della Regia marina imbarcato sulle Regie navi all'estero, modificato dai Regi decreti 26 luglio 1929, n. 1587, e 22 settembre 1939, n. 1636;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1944, n. 103, relativo all'aumento delle pagine ordinarie dei militari di truppa del Regio esercito, della Regia marina della Regia aeronautica;
Visto l'art 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e successive modificazioni;
Udito il Consiglio Superiore di marina;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la marina, di concerto col Ministro per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 245, quale risulta dal R. decreto 22 settembre 1939, n. 1636, è sostituito dal seguente:

«Art. 1.- Il personale militare della Regia marina imbarcato su Regie navi all'estero che si trovino nelle acque di paesi valuta più elevata di quella nazionale, avrà diritto al pagamento del cambio corrispondente alla differenza fra il corso della valuta cartacea locale di quella cartacea nazionale su di una parte delle competenze, come appresso è indicato:

a) sul 40% del solo stipendio;

b) sul 40% della paga dei secondi capi;

c) sul 50% della paga dei sergenti, sottocapi e comuni;

d) sull'intero soprassoldo mensile di rafferma (per chi ne è provvisto) e sugli eventuali assegni «ad personam».

Sono esclusi dalla maggiorazione di cui sopra gli altri assegni accessori, come supplemento di servizio attivo, indennità militare, caroviveri, distinzioni onorifiche ed in genere ogni altro assegno a qualsiasi titolo dovuto».