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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 369

Soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e liquidazione dei rispettivi patrimoni. (044U0369)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2011)
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Testo in vigore dal:  17-12-1944 al: 13-7-1948
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UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, nonché il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, contenente norme per l'attuazione della legge predetta, e le successive modificazioni;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo all'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del Governo e alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, modificato con R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione di Regi decreti e di altri provvedimenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta dei Ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con il Ministro per l'interno, con quello per la grazia e giustizia, con quello per le finanze e con quello per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



Sono sciolte: la Confederazione fascista degli agricoltori, la Confederazione fascista degli industriali, la Confederazione fascista dei commercianti, la Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione, la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, la Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, la Confederazione fascista dei lavoratori del commercio, la Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione, la Confederazione fascista dei professionisti ed artisti.

Sono pure sciolte: le Federazioni nazionali fasciste, i Sindacati nazionali fascisti aderenti alle confederazioni indicate nel comma precedente, e ogni altra organizzazione sindacale fascista.