stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 6 gennaio 1944, n. 9

Riammissione in servizio degli appartenenti alle amministrazioni dello Stato, degli enti locali e parastatali e controllati dallo Stato, aziende che gestiscono servizi pubblici o d'interesse nazionale, già licenziati per motivi politici. (044U0009)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1944.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  15-1-1944 al: 8-2-1944
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R.D.L..2 agosto 1943, n. 704, concernente lo scioglimento del partito nazionale fascista;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con i sottosegretari di Stato per l'Interno, per la Grazia e Giustizia e per le Finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Gli appartenenti alle amministrazioni civili e militari dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, degli enti locali, degli enti parastatali comunque costituiti e denominati, delle associazioni sindacali ed enti collaterali, e in genere degli enti ed istituti di diritto pubblico, sottoposti comunque a tutela e vigilanza dello Stato, nonché gli appartenenti alle aziende dipendenti da dette amministrazioni o da detti enti o alle aziende private esercenti servizi di pubblico interesse, che siano stati dispensati dal servizio o licenziati per motivi politici, saranno su loro domanda riammessi ove risultino ancora in possesso dei requisiti necessari, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, per la permanenza in servizio.