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REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, n. 6

Organico e trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei C.C.R.R. (044U0006)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1944.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  15-1-1944 al: 15-12-2009
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Art. 1



Per far fronte alle esigenze di istituto e di ordine pubblico nei territori liberati, è autorizzato un primo reclutamento di sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri reali, nella seguente misura:
600 vicebrigadieri in servizio effettivo;
8000 carabinieri, di cui 3500 carabinieri in servizio effettivo e 4500 carabinieri ausiliari.

Parte del contingente reclutato sarà impiegato per la costituzione di nuclei mobili motorizzati nei capoluoghi delle provincie liberate.